Ă incostituzionale la norma di legge che assoggetta ad obbligo vaccinale i militari da impiegare in particolari condizioni operative senza indicare le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 25 del 2023, relatore Nicolò Zanon. “Fino a quando il legislatore non avrĂ provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso â si legge nella sentenza – che, allâesito della presente pronuncia, il comma 1 dellâart. 206-bis cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare”.
Lâarticolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un âdeterminatoâ trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Corte nella sentenza n. 25 del 2023 ha ora definito il grado di precisione richiesto al legislatore e il significato dellâaggettivo âdeterminatoâ, quando si tratti dellâimposizione di un obbligo vaccinale.
Chiarendo che in questa materia la Costituzione stabilisce una riserva ârelativaâ di legge (che non obbliga il legislatore a introdurre una disciplina in tutto compiuta, ma lascia spazio a fonti secondarie), la sentenza afferma, però, che quando intenda imporre un obbligo vaccinale la legge non può limitarsi allâindicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale.
Pronunciandosi su una questione sollevata dal Giudice dellâudienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli, in un caso riguardante lâobbligo vaccinale per i militari da impiegare in particolari condizioni operative in Italia o allâestero, la Corte ha perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo lâarticolo 206-bis del codice dellâordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanitĂ militare a imporre a tale personale âprofilassi vaccinaliâ non previamente individuate in via legislativa, bensĂŹ rimesse a fonti secondarie ovvero ad atti amministrativi.
La sentenza sottolinea che è proprio attraverso lâindividuazione del trattamento vaccinale relativo alla patologia da contrastare che la legge può operare il bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva.
Correlativamente, questa stessa indicazione è essenziale per consentire, alla Corte costituzionale, il sindacato di non irragionevolezza della scelta legislativa di imporre la vaccinazione. Invece, non contenendo, quanto meno, lâelenco delle profilassi vaccinali che possono essere imposte al militare in base alle variabili condizioni di impiego, la disposizione del codice dellâordinamento militare non adempie alla necessitĂ che sia âdeterminatoâ il trattamento sanitario, come esige lâarticolo 32, secondo comma, della Costituzione. ADNKRONOS

