Controlli e accertamenti sì, ma autorizzati e con precise garanzie per i contribuenti
Le indagini del Fisco sui conti correnti diventano un po’ più difficili grazie alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, che segnano un cambio di orientamento per gli accertamenti fiscali. Con le ordinanze numero 19956 e numero 19960, la sezione tributaria della Cassazione ha stabilito infatti che l’autorizzazione necessaria per accedere ai dati bancari del contribuente non può più essere considerata un semplice atto interno dell’amministrazione, sottratto a qualsiasi verifica sul suo contenuto.
Garanzie per i controlli
Al contrario, trattandosi di un provvedimento che consente di incidere su informazioni che rientrano nella sfera più riservata della persona, deve rispettare precisi requisiti di trasparenza e controllabilità. Secondo i giudici, l’atto autorizzativo deve contenere gli elementi essenziali che consentano di verificare, anche successivamente, le ragioni che hanno giustificato l’accesso ai dati, l’ambito dell’indagine e i limiti entro cui questa può svolgersi.
In altre parole, non è sufficiente un’autorizzazione generica: devono essere chiaramente individuabili i presupposti che hanno determinato l’intervento dell’amministrazione finanziaria. Pur confermando che l’autorizzazione alle indagini bancarie mantiene la natura di un atto preparatorio interno ai rapporti tra uffici e non costituisce un provvedimento impositivo, la Corte precisa che essa deve essere rilasciata prima della richiesta di accesso ai dati bancari e deve contenere elementi sufficienti a consentire un controllo effettivo sulla legittimità dell’intervento.
Prove inutilizzabili
Le conseguenze di un’autorizzazione senza requisiti necessari sono particolarmente rilevanti. La Cassazione afferma infatti che, se il contribuente contesta specificamente la legittimità dell’atto e questo risulta inesistente oppure gravemente carente, tutta la documentazione bancaria acquisita non potrà essere utilizzata. Di conseguenza, l’avviso di accertamento non sarà valido nella parte fondata sulle informazioni ottenute attraverso quell’attività istruttoria.
Informazioni personali
Il tema centrale non riguarda la possibilità, riconosciuta all’amministrazione finanziaria, di acquisire dati dai conti correnti. Questo potere è stato già ritenuto conforme alla Costituzione dalla Corte costituzionale con una sentenza del 2000. La questione è invece un’altra: verificare che l’esercizio di questo potere sia accompagnato da tutele adeguate, così da rispettare i principi di legalità, proporzionalità e controllabilità dell’interferenza nella sfera privata del contribuente.
Le informazioni ricavate dagli istituti di credito, infatti, costituiscono dati personali a tutti gli effetti, anche quando riguardano attività economiche, professionali o imprenditoriali. Proprio per questo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha evidenziato che elementi come il reddito imponibile, il patrimonio o le disponibilità finanziarie appartengono alla vita privata dell’individuo. L’accesso ai movimenti bancari rappresenta quindi un’ingerenza che può essere giustificata soltanto in presenza di garanzie appropriate.
Tra le garanzie considerate fondamentali assume un ruolo decisivo la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria. Richiamando ancora una volta i principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la Cassazione sottolinea che la tutela giurisdizionale è realmente efficace soltanto se il giudice può verificare concretamente la correttezza dell’atto autorizzativo. Ciò presuppone che quest’ultimo sia sufficientemente motivato e definisca con chiarezza i presupposti dell’indagine, il suo oggetto e i limiti entro i quali può svolgersi.
Queste ordinanze precisano, tuttavia, che non ogni irregolarità formale determina automaticamente l’illegittimità dell’accertamento fiscale. Diverso è il caso dell’assenza o della manifesta inadeguatezza del titolo autorizzativo, “poiché il vizio si colloca nella fase iniziale del procedimento e incide sull’intera attività istruttoria”. Per questo motivo le prove raccolte attraverso indagini bancarie svolte senza un’autorizzazione valida diventano inutilizzabili e compromettono la legittimità dell’atto finale.

