“Non vi è dubbio che ‘la chiamata del presente’ e il ‘saluto romano’, siano inquadrabili nell’alveo dell’art. 5 della Legge Scelba; si tratta certamente di un rituale immediatamente e notoriamente idoneo ad evocare la ‘liturgia’ delle adunanze fasciste e il regime conseguentemente instaurato. Ciò, tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte, non basta per ritenere sempre e comunque configurato il reato, poiché è necessario appurare, in concreto, alla stregua di una valutazione da effettuarsi complessivamente, la sussistenza di elementi di fatto idonei a dare concretezza al pericolo di ‘emulazione’ insito nel reato. Facendo, allora, tesoro dei principi, ritiene questo giudice che, nel caso in esame il pericolo di ricostituzione del partito fascista sia, in concreto, insussistente”.
E’ quanto scrive il gup di Roma Chiara Miraglia nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 febbraio ha prosciolto 29 persone, quasi tutti militanti di Casapound, indagate nell’ambito dell’indagine sui saluti romani davanti all’ex sede dell’Msi di via Acca Larenzia del 7 gennaio 2024. Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dalla pm Lucia Lotti, si contestava la violazione delle leggi Mancino e Scelba.
“Nessun messaggio violento o discriminatorio”
“Si osserva, al riguardo, che la ‘cerimonia’” del 7 gennaio 2024 “si è risolta in un rituale che si ripete ogni anno, ormai da tanti anni, meccanicamente, senza arricchirsi di nuovi contenuti – scrive ancora il giudice nelle 14 pagine della sentenza – ha avuto una finalità esclusivamente commemorativa (ed infatti non risulta che siano stati esposti simboli di partito, né che sia stata preceduta e/o seguita da comizi o altre iniziative di propaganda politica); non ha diffuso alcun messaggio violento o discriminatorio né si sono assunti toni di tale natura; non è sfociata in disordini, come attestato dalla polizia giudiziaria, nè ha dato adito a tensioni sociali. Del resto, si è svolta sotto il monitoraggio della polizia giudiziaria, che non ha rilevato rischi per l’ordine pubblico”.
“È noto a questo giudice che la caratteristica ‘commemorativa’ della riunione, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, non è in grado di neutralizzare automaticamente il pericolo richiesto dalla norma; nella specie, tuttavia, sulla base degli elementi acquisiti, non sembra potersi dire che la finalità commemorativa abbia costituito un ‘pretesto’ – evidenzia il giudice – per veicolare messaggi finalizzati alla realizzazione della ricostituzione del disciolto partito fascista.
Peraltro, la natura commemorativa della riunione può costituire elemento che va valutato congiuntamente agli altri dati ‘di contesto’, ai fini del vaglio sula sussistenza del reato. Sotto tale profilo, va evidenziato che la cerimonia attiene a fatti verificatisi nel 1978 (oltre 48 anni fa) e non sembra aver alcuna proiezione verso un progetto politico attuale. Il fatto che alla riunione abbiano partecipato oltre 1.000 persone non appare dirimente. Si tratta di numero certamente considerevole, ma non così elevato se paragonato al numero di partecipanti ad altre manifestazioni che affollano le piazze in diverse occasioni nel corso dell’anno”.
“Nessuna connessione con esperienza storica e ideologica del Ventennio”
Per il giudice “va anche considerato che (a differenza di altre manifestazioni di cui si è trattato in altri procedimenti) le persone sono intervenute vestite con abiti normali; che il luogo dell’evento, coincidente con il luogo dell’eccidio, non ha alcuna connessione con l’esperienza storica e ideologica del Ventennio, non avendo un particolare rapporto con l’ideologia fascista e le sue vicende (come sarebbe stato, ad esempio, Piazza Venezia); che non si è trattato di un luogo capace di attrarre un numero indeterminato di persone (come sarebbe stato, ad esempio, Piazza del Popolo, frequentato da un numero di persone elevato, che potrebbe subire l’influenza della condotta). I partecipanti, inoltre, non erano presenti in qualità di esponenti di gruppi organizzati, né recavano insegne evocative: se è vero che Casapound ha provveduto ad organizzare logisticamente la commemorazione, non sembra francamente averla fatta propria, posto che non risultavano esposti simboli o vessilli”.
Inoltre “dall’analisi degli elementi descrittivi del fatto, così come si è svolto il 7 gennaio 2024 e così come documentato dalla polizia giudiziaria che lo ha monitorato, non emerge che la riunione, attraverso l’utilizzo della simbologia di matrice fascista, abbia inteso diffondere contenuti riconducibili a odio razziale, o a discriminazione etnica o a propaganda suprematista”.
Per il giudice oltre a non esserci stata violazione della legge Scelba non è configurabile nemmeno la violazione della legge Mancino. “Vi è da osservare come per ritenere configurato il reato dovrebbe alternativamente (o congiuntamente) ritenersi: che l’associazione CasaPound sia un’associazione rientrante tout court nel catalogo di cui all’art. 3 legge n. 654 del 1975; che dallo stesso contenuto della riunione siano evincibili gli scopi di ‘incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi’. Nella specie, tali condizioni non risultano realizzate – scrive ancora il giudice – Ed invero è francamente dubbia la riconducibilità dell’associazione CasaPound all’alveo delle associazioni che promuovono idee discriminatorie o violente tout court. Se è certamente vero e documentato che, nel tempo, al movimento in argomento sono riconducibili azioni anche caratterizzate dall’uso della violenza e dell’intimidazione (si pensi al recente caso esaminato dal Tribunale di Bari nella sentenza emessa il 12.2.2026), non è però emersa una definitiva connotazione del movimento, peraltro attualmente inserito nel tessuto democratico, in tale ambito, non avendo rivelato un inequivoco e strutturale perseguimento di finalità discriminatorie, antidemocratiche o altrimenti illecite (cfr. sul punto la sentenza della Corte d’Appello civile del 12.12.2025 nell’ambito del contenzioso del movimento CasaPound con la società Meta)”.
Concludendo, il giudice ritiene che, nell’ambito della ‘cerimonia’ esaminata nel procedimento, “non vi sia stata alcuna affermazione di contenuti discriminatori o tali da ledere la dignità umana; nè risulta che sia stato utilizzato il simbolo dell’associazione Casapound nei manifesti relativi alla commemorazione o nel corso della riunione stessa. lI contesto complessivo esaminato, dunque, non consente di trarre elementi per ritenere nella specie sussistente il reato ipotizzato all’art. 2 della Legge Mancino”. ADNKRONOS

