Catania – Messina, la denuncia dell’ex pm Giuseppe Toscano

giudice indipendenza dei giudici

Come per la mamma avvocato di Roma, anche ad un ex pm, Giuseppe Toscano, imputato di abuso di ufficio a Messina, a causa delle accuse rivoltegli dal collaboratore Piero Amara, i Giudici messinesi hanno rifiutato, tempo addietro, il rinvio di una udienza dibattimentale (di discussione finale), richiesto per legittimo impedimento, in quanto ricoverato in ospedale per sospetto infarto, impedimento attestato in modo certo da cartella clinica del nosocomio, verificata tempestivamente dal Tribunale interessato.

Ebbene, è accaduto che all’ex pm Toscano, ottantenne e cardiopatico, sia stata respinta la richiesta di rinvio regolarmente inoltrata all’Autorità Giudiziaria competente.
La Presidente del collegio giudicante del Tribunle di Messina, dott. Silipigni, non ravvisava in quella circostanza il legittimo impedimento rappresentato dal Toscano e dalla sua difesa, ritenendo sufficiente, al contrario, solo un brevissimo differimento al giorno successivo, non tenendo così in considerazione la circostanziata documentazione ospedaliera presentata, né il fatto che fosse stato disposto il ricontrollo del paziente a distanza di ben tre mesi e neppure che lo stesso pm Carchietti, titolare dell’inchiesta in oggetto, avesse addiritura proposto subito un “congruo” rinvio, resosi conto evidentemente della palese gravità del caso, che meritava viceversa adeguata attenzione.

Non solo, ma l’ex pm aveva anche chiesto di esercitare il suo diritto ad “avere la parola per ultimo”, come prevede testualmente il codice, ma anche tale istanza rimaneva così disattesa, dato che il Toscano ovviamente il giorno successivo non si presentava in udienza, né avrebbe potuto farlo, se non con rischio evidente per la sua vita, sulla scorta della diagnosi formulata dai medici.

-In quel processo, peraltro, il Toscano otterrà il proscioglimento solo dopo due anni, mentre il suo accusatore, Piero Amara, aveva già conquistato per gli stessi fatti la prescrizione, in realtà non ancora maturata e, di conseguenza, da considerare prescrizione oggettivamente premiale.
D’altronde, ancora oggi il Toscano, da persona offesa, è in attesa di Giustizia da parte dei Giudici di Reggio Calabria, assistito, con piena convinzione, dal suo difensore, avvocato Santa Monteforte del Foro di Catania.

Il Toscano peraltro ha ricevuto recentemente una astronomica e pretestuosa richiesta di danni proveniente dalla p.c., il magistrato Marco Bisogni, oggi componente del CSM. –
Nel contesto della vicenda giudiziaria evocata, va riferito anche un increscioso passaggio della sentenza della Corte di Appello di Messina presieduta dal dott. Tripodi, ove si legge che era ‘agevole per il Toscano di recarsi con calma a Messina per partecipare all’udienza indipentemente dal fatto che volesse o meno rendere dichiarazioni spontanee”…”nessuno sforzo fisico particolare era arbitrariamente imposto all’imputato …”, aggiungendo altresì che l’eventuale “stress” da udienza doveva ritenersi “soggettivo” e non poteva “assurgere ad assoluta impossibilità di comparire”.

Ebbene, a fronte del fatto che il rinvio del procedimento penale per impedimento, determinato da motivi di salute, dell’imputato o del suo difensore, comporta la sospensione die termini prescrizionali e conseguentemente non mette a rischio il buon esito del processo, da tali considerazioni emerge perfino una nota di cinismo, che oggettivamente cozza con il rispetto del valore costituzionale che riconosce e garantisce a ciascuno il diritto alla salute.

Silvio Maria Alecci

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