Prescrizione? Per gli amici si interpreta, per i non amici si applica!

Giuseppe Toscano

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di Armando Manocchia – Il clamoroso caso del Dott. Giuseppe Toscano, già Pm alla Procura di Siracusa, accaduto al Tribunale di Messina che oggi è al vaglio della CEDU la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Organo Giurisdizionale Internazionale per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Oggetto: da una prescrizione abortita prematuramente per uno dei due accusati, ad un rinvio a giudizio per il medesimo fatto all’altro accusato: clamorosa svista o arbitraria decisione? Esercizio discrezionale dell’azione penale? Mancato deposito di documenti su prescrizione anticipata? Indebita prescrizione e pertanto oggettivamente premiale? E’ una scottante questione, forse di competenza del ministro Carlo Nordio?

L’odissea affrontata dall’ex pm Giuseppe Toscano.

Una premessa è doverosa

Su La Verità del 21.10.2022, a pag. 1 e 15, il giornalista Fabio Amendolara, con riferimento al processo che si svolge a Perugia, così scrive: “L’ORACOLO AMARA FINISCE ALL’ANGOLO E PER QUINDICI VOLTE SI RIFIUTA DI RISPONDERE … l’avvocato siciliano continua a mostrarsi tutt’altro che affidabile” … “il faccendiere sfugge alle domande …” e pur essendo “riuscito – così conclude il giornalista – a portare per mano più di una toga per le Procure di mezza Italia, alla prova dei processi si rivela soltanto un testimone reticente che sceglie quando e chi accusare

Le affermazioni del noto giornalista di cui sopra appaiono realmente allucinanti e riconducono purtroppo anche alle scandalose e paradossali vicissitudini di seguito descritte.

Secondo le quali IL MESSAGGIO CHE SI TRAE E’ QUANTO MAI ALLARMANTE: LA PRESCRIZIONE NON E’ PIU’ UGUALE PER TUTTI? Non solo, ma è ragionevole supporre che l’AMARA, ancora “avvocato privilegiato” (vedi art. di Paolo Comi su il Riformista del 01/12/2021) e ormai “subissato” da vari procedimenti per calunnia”, rischia di esporre “ a pericolo” i “pm che gli hanno dato credito” (lo sostiene sempre Paolo Comi su il Riformista del 21/10/2022 pag.8)?

Veniamo alla prima parte dei fatti accaduti

A seguito di (false) accuse rivolte ai danni di Giuseppe Toscano, ex pm, dall’avv. Piero Amara (che accusava anche se stesso) in data 23 e 24.04.2018, la Procura di Messina avviava un procedimento penale a carico sia dell’Amara che del Toscano per concorso in abuso d’ufficio, reato già attribuito al Procuratore della Repubblica di Siracusa del tempo Dott. Ugo Rossi. Nella contestazione si attribuiva in particolare al Toscano, all’epoca Proc. Agg. a Catania, di avere, su pressioni dell’Amara, convinto il Rossi alla coassegnazione di un procedimento a carico del suddetto Amara e della di lui moglie, in tal modo privando il Sost. Proc. Dr. Marco Bisogni, precedente e unico assegnatario “dell’autonomia valutativa nell’ambito delle conferenti indagini” (in Siracusa il 21.06.2012) Proc. n° 2986/18 RGRN Procura di Messina.

Accadeva però ben presto un fatto veramente INCREDIBILE: l’Amara in pochi giorni otteneva dal Gip di Messina (il 15.10.2018) una inaspettata prescrizione anticipata (della quale però lo stesso Amara, sentito il 06 aprile 2021in altro processo a suo carico a Siracusa, dichiarava candidamente di non saperne nulla!), mentre il processo per il medesimo reato proseguiva ugualmente a carico del Toscano, il quale, al contrario dell’Amara, solo a distanza di più di due anni (in data 08.01.2021), con sentenza di PROSCIOGLIMENTO conseguiva la sopravvenuta prescrizione, maturata realmente in data 11/06/2020 e riguardante il medesimo fatto ascritto all’Amara.

Della clamorosa svista o arbitraria decisione (o come altrimenti si reputi qualificarla) non si accorgeva neanche la parte civile Dr. Marco Bisogni, stimato ed esperto magistrato (oggi autorevole componente del nuovo CSM), il quale richiedeva al Toscano un risarcimento di € 100.000,00 per presunti danni che adduceva di avere patito a seguito della coassegnazione. In proposito, pochi mesi addietro il giornalista Saul Caia (su il Riformista del 29/07/2022) erroneamente attribuiva al Dr. Bisogni di avere rivestito semplicemente la qualifica di persona offesa contro il Toscano, piuttosto che quella realmente assunta di parte civile.

Quanto riferito è veramente accaduto sotto gli occhi di tutti i presenti, più o meno distratti, come se la manifesta discordanza fra le due prescrizioni per la stessa fattispecie fosse una circostanza del tutto normale! Tuttavia la questione è rimasta ancora oggi TABU’!

Il Toscano, solo a conclusione del processo di cui sopra, ha inoltrato un Esposto a varie autorità in data 24/01/2022, attualmente attribuito alla competenza della Procura della Repubblica di Reggio Calabria di cui si auspica quanto prima la fissazione della Udienza da parte del GUP. Con l’esposto si raccontano solo i fatti accaduti, anche perché non si può escludere che l’Amara abbia potuto in qualche modo trarre in inganno i magistrati inquirenti e giudicanti e verosimilmente anche la parte civile. Infatti, quando il Dott. Bisogni veniva sentito dal Collegio Giudicante a Messina nel processo contro l’ex pm Toscano in data 04.04.2019 riteneva l’Amara soggetto sicuro e attendibile, tanto da esprimersi nei suoi confronti nei termini seguenti: “Non ho elementi certi per dirlo”, Prendo atto di quello che dice Amara”, “Io lo dico perché lo dice Amara “, “Le dichiarazioni di Amara sono per me la chiave di lettura di quello che è accaduto”.

Ma non va comunque dimenticato come il Dr. Rossi, sentito dai Giudici, avesse categoricamente escluso di essere mai stato avvicinato dal Toscano, anche se la sentenza di primo grado, ignorando del tutto la testimonianza suddetta, chiara, precisa e perentoria, non ha evidentemente ritenuto credibile, pur senza alcuna spiegazione, la versione fornita dal Rossi, anche se non era intervenuta alcuna contestazione nei confronti del suddetto Magistrato al momento dell’audizione, né tantomeno si è avuta notizia di una consequenziale incriminazione per falsa testimonianza!

Non solo, ma i PM di Messina NON DEPOSITAVANO gli atti riguardanti l’assurda prescrizione toccata anzitempo all’accusatore Amara (nel separato procedimento n° 5487/18 RGNR ), di guisa che la scelta così come sopra effettuata ha finito per privare il Toscano di documenti indispensabili per la sua difesa, sprovvista indiscutibilmente di atti determinanti.

Insomma, le rivelazioni dell’Amara contro l’ex PM venivano ritenute apprezzabili dai PM, tanto che il suddetto faccendiere in troppe faccende affaccendato con una strategia ancora sconosciuta, riusciva ad ottenere una prematura prescrizione-farsa, provocando però una vera beffa per la Giustizia, se si considera che l’accusato (Toscano) per il medesimo fatto subiva un rigoroso processo anche se veniva prosciolto (per sopravvenuta prescrizione) solo dopo più di due anni (dall’amara prescrizione Amara), residuando comunque a suo carico le statuizioni civili in favore del Bisogni. L’Amara continuava a comportarsi in modo pericoloso fino a che il giornalista Antonio Massari, lo ha sempre definito come il soggetto che “avvelena i pozzi” delle persone prese di mira e poi si rende irreperibile.

Quindi, sono due gli eventi che appaiano di particolare rilievo.

IL PRIMO – DIREZIONI OPPOSTE CONTEMPORANEAMENTE, NON AMMESSE, PER LO STESSO REATO- DIVERSE PRESCRIZIONI.

Non può infatti succedere che per il medesimo fatto attribuito in concorso ( artt. 110 e 323 c.p.) a due persone (Amara e Toscano) si decida da parte della Procura di Messina, nella stessa data (04/10/2018), di richiedere per il primo (Amara) l’archiviazione per intervenuta prescrizione – previo stralcio immotivato dei relativi atti – ottenuta pochi giorni dopo, il 15/10/2018, e per l’altra (Toscano) il rinvio a giudizio, poi disposto dal GUP in data 03/12/2018.

Naturalmente, l’unica prescrizione ammissibile per entrambi i soggetti di cui sopra, ex artt. 3 Cost. 161 c.p., è quella maturata in data 11 Giugno 2020, comprensiva dei periodi di interruzione e di sospensioni.

IL SECONDO – PROVA NON DEPOSITATA CONSISTITA NELLA NON GENUINITA’ DELLE ACCUSE DELL’AMARA, NON CREDIBILE IN QUANTO BENEFICIARIO DI UNA PRESCRIZIONE OGGETTIVAMENTE PREMIALE.

Non può infatti succedere che gli atti relativi all’insolita prescrizione anticipata disposta solo in favore solo dell’Amara non siano stati depositati nel processo Toscano, pur se determinanti per la sua difesa, non consentendo il necessario confronto in conformità ai diritti garantiti dall’ art. 111 Cost. sul c.d. “giusto processo”.

In buona sostanza, non è stata depositata la prova, già esistente ancor prima dell’udienza preliminare del 03/12/2018, della non genuinità delle accuse dell’Amara, essendo egli beneficiario sin da 15/10/2018 di una prescrizione impossibile e quindi oggettivamente premiale, che ne minava irrimediabilmente la credibilità.

Nel contempo, lo Stato ha sostanzialmente rinunciato in tal modo, per quanto sopra, a far valere la propria pretesa punitiva nei confronti (solo) dell’Amara, quando non era ancora trascorso il tempo previsto dalla commissione del reato. Così rimanendo anche travolto il principio costituzionale (art. 3 Cost.) di uguaglianza, la cui violazione non è peraltro neanche prospettabile, atteso che i tempi sono stabiliti direttamente dalla legge (artt. 160 e 161 c.p.) in misura uguale per tutti coloro i quali siano imputati degli stessi reati.

SECONDA PARTE

ANCHE SE L’AMARA È RIMASTO, quindi, CREDIBILE PER UN CERTO PERIODO, tanto da venire considerato come un “angelo vendicatore” (come ricorda il Direttore Belpietro nella sua prefazione al libro L’ASSALTO di Alessandro Da Rold), la SUA CREDIBILITA’ OGGI RISULTA PERO’ IRRIMEDIABILMENTE CROLLATA, (dato che aumentano a suo carico i procedimenti per calunnia ed altro), specialmente dopo il fallimento delle accuse rivolte ai vertici ENI dall’Amara ed anche da un certo Armanna (A & A), “due imbroglioni” – così li definisce Belpietro – che “sono riusciti a prendere in giro la crème della Giustizia … la Procura di Milano … ossia pubblici ministeri che non avevano timore di nessuno”, “una strana coppia di collaboratori di giustizia”, due “rei confessi” che avevano “fatto fessi i pm, fra i più celebrati”, evidentemente secondo un disegno preordinato a fini propri o comunque oscuri. Del resto, proprio come aveva già ipotizzato l’ex PM Toscano nello scritto del 24.01.2022, nel suo libro “L’Assalto” dell’aprile 2022 l’autore Alessandro Da Rold ricostruiva come l’Armanna e l’AMARA avevano ingannato le toghe a Milano (ricordando a proposito del processo all’ENI “la dèbacle dei pm vendicatori”).

Ma, il crollo definitivo della credibilità dell’Amara si trae anche da altri eventi successivi all’esposto Toscano del 24/01/2022.

Va, a tal proposito, evocata la c.d. favola di Pinocchio anche davanti ai magistrati di Messina, ammessa dall’Amara sin dal 10.06.2021 e riportata dai giornali con insistenza non casuale fino al 13.05.2022.

Il giornalista Giacomo Amadori scriveva che davanti al GIP di Potenza l’Amara Il 10.06.2021 aveva già candidamente dichiarato: “lo stesso Calafiore quando fu sentito a Roma e a Messina, un po’ come me, raccontò della “favola di Pinocchio”-

Il racconto dell’Amadori si può leggere non solo su La Verità del 25/09/2021 e su PANORAMA del 03.11.2021 (da qui nasce l’esposto Toscano del 24.01.2022), ma anche per la terza volta su La Verità del 13.05.2022), allorché si aggiungeva addirittura che la confessione dell’Amara era stata trascritta alla pag.10 del verbale dell’interrogatorio! Diverso era stato invece – come si è sopra evidenziato – l’atteggiamento dell’Amara pochi giorni prima a Siracusa il 06.04.2021 quando aveva assicurato di non sapere nulla della prescrizione che gli era stata riconosciuta a Messina sin dal 15.10.2018!

A questo punto bisogna chiedersi: non è ragionevole presumere che la favola di Pinocchio riguardasse anche la vicenda Toscano riferita ai PM di Messina il 23 e 24.04.2018? E non è lecito richiedere, come ha fatto il Toscano, un adeguato approfondimento sui fatti rappresentati?

Sulla inaffidabilità dell’Amara va riportata inoltre un’autorevole attestazione del Procuratore Generale di Perugia in un ricorso avverso decisione del Tribunale che riconosceva la semilibertà all’Amara stesso.

Ciò che appare, infatti, di maggior rilievo è la notizia su IL FATTO QUOTIDIANO del 19.03.2022, riguardante una recente iniziativa di un noto magistrato, Dr. Sergio Sottani, Procuratore Generale di Perugia, che ha confermato la perdita della credibilità dell’Amara, peraltro sostenuta dal Toscano nell’esposto del 24.01.2022.

Si tratta della posizione assunta dal Procuratore con il ricorso per Cassazione dal medesimo inoltrato avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza di riconoscere la semi libertà al Piero Amara, arrestato a giugno 2021 nell’ambito delle indagini della Procura della Repubblica di Potenza sui presunti favori all’ex Ilva di Taranto.

Egli ha, in proposito, sostenuto che “dalle condotte dell’Amara non emergeva la volontà di collaborazione”, ma piuttosto “una commistione sistematica di reati gravissimi, con una disinvolta spregiudicatezza volta ad inserirsi in un contesto criminale di destabilizzazione delle Istituzioni e di discredito e di sfiducia nel sistema giudiziario”. “Inoltre”, per il Magistrato, “non è dimostrato che l’attività collaborativa di Amara sia stata leale e piena in quanto questi ha taciuto fatti criminosi di particolare gravità”.

La piena inaffidabilità dell’Amara appare dunque lampante, in quanto giudiziariamente certificata da autorità (Procuratore Generale), delle cui affermazioni non è lecito dubitare, sia per le qualità della persona, che per le funzioni esercitate.

Presunti intrighi, dissapori e diffidenze: Gico della Guardia di finanza, Amara, Pignatone, Toscano (inguaiato da Amara).

Ed ancora, su il Riformista dell’11.06.2022 il giornalista Paolo Comi riferiva una sconcertante notizia: si era venuti a conoscenza che il GICO della GDF avrebbe consegnato all’Amara le informative prima che all’Autorità Giudiziaria, ma già il 01.12.2021, lo stesso giornalista aveva sostenuto che il suddetto Amara, piuttosto che riferire ai PM di Messina i suoi rapporti con i Pignatonebros, aveva preferito inguaiare l’ex PM Toscano, accusandolo di avere interessato il Procuratore di Siracusa del tempo Dr. Rossi per una coassegnazione che avrebbe favorito l’Amara e danneggiato il Dr. Bisogni. Anche se già il 16.09.2021 il noto scrittore-giornalista Antonio Massari aveva scritto su IL FATTO QUOTIDIANO, quasi anticipando le notizie odierne, che l’Amara “costruiva le accuse e poi le offriva ai Magistrati”.

Tuttavia, la gogna mediatica nei confronti del Toscano non è ancora terminata, se è vero, ed è vero, che su IL FATTO QUOTIDIANO.IT del 29.07.2022 l’autore dell’articolo Saul Caia associava la vicenda giudiziaria del Toscano ad abusi, storture e altri gravi comportamenti riconducibili a Magistrati, inserendola quindi, casualmente o no, in un contesto assolutamente deplorevole e dimenticando di evidenziare, come avrebbe dovuto, che il processo che aveva coinvolto l’ ex PM si era concluso con sentenza di proscioglimento sin dall’08.01.2021. Di guisa che, in base all’art. 27 della Costituzione sulla presunzione di non colpevolezza e al tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, la sua presunta responsabilità penale non avrebbe dovuto ancora essere rimessa in discussione, tanto più che gli accadimenti, le condanne e i misfatti evocati nell’articolo non riguardavano in alcun modo il suddetto Toscano.

Continua così impunemente un malevolo, denigratorio ed ininterrotto discredito, da sconosciuti probabilmente sapientemente ordito ai danni dell’ex PM Toscano.

E quanto sopra richiamato, appare inevitabile, ha finito per incidere profondamente sulla vita e sulle abitudini del Toscano cambiandole radicalmente. Oltre che sulle sue condizioni di salute particolarmente segnate.

Va ricordato ancora il ricorso inoltrato a difesa dell’ex PM Toscano dai suoi Difensori alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU in data 26.07.2022).

Nel ricorso tra l’altro si è evidenziato un ingiustificato rigetto da parte del Tribunale di Messina dell’istanza di rinvio dell’udienza di discussione del 30.10.2019 per legittimo impedimento dell’imputato Toscano, pur a fronte della copiosa documentazione depositata davanti all’A.G. e proveniente dall’ospedale di Acireale (CT), ove si attestava la necessità del rinvio per un accertato sospetto di infarto, che peraltro non è stato neanche verificato dal Tribunale, pur avendo la possibilità di effettuare il controllo nell’immediatezza (non temuto dal Toscano).

I Legali del Toscano hanno fatto altresì presente che nell’ordinamento italiano il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale non legittima il PM a stipulare transazioni penali concedendo immunità in cambio di testimonianze. Si sono rappresentati anche altri motivi di doglianze, alle quali si rinvia (vedasi fra tutte la violazione del principio relativo ad un solo termine di prescrizione per un reato comune a tutti i concorrenti etc.).

giustizia giudici graziati

Per concludere, occorre far presente che l’esposto del Toscano si trova oggi assegnato alla Procura di Reggio Calabria, ma, iscritto al Mod. 45 riguardante “fatti non costituenti reato”, ne è già stata richiesta l’archiviazione al GIP di quella città, al di là, a quanto sembra, di accertamenti e approfondimenti di alcun genere, sebbene esplicitamente richiesti dal Toscano.

L’ex PM tuttavia (consapevole della sua totale estraneità ai fatti attribuitigli) resiste e ha proposto tempestiva opposizione al GIP di quella città, interessando altresì il Procuratore Generale del luogo ai fini di eventuali Sue determinazioni procedurali o altri interventi di Sua competenza.

Ai Magistrati di Reggio Calabria il Toscano ha ribadito, tra l’altro, che per il medesimo fatto-reato, prescritto per entrambi i soggetti, Amara e Toscano, in data 11.06.2020 (e non prima), non poteva succedere che si assumessero decisioni opposte nella stessa data (04.10.2018), come invece è purtroppo accaduto nel caso in esame.

Si è altresì posto in rilievo che in ogni caso il mancato deposito di documenti utili alla difesa (prescrizione Amara) avevano di fatto impedito una completa discovery, necessaria ai fini di una decisione giusta (v. giusto processo di cui all’art. 111 Cost.).

Infatti, i documenti in oggetto (prescrizione Amara) hanno costituito la prova, non depositata, della completa non credibilità dell’Amara, in quanto sin dal 15/10/2018 risultava beneficiario di una prescrizione – beffa, prematura e oggettivamente premiale.

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