Atti sessuali con minorenne, pedofilia consentita dalla Legge?

pedofilia consentita dalla Legge?

La pedofilia è consentita dalla Legge.

“Quando l’ingiustizia diventa Legge la resistenza diventa dovere”

Giudicate voi Persone PerBene, voi Genitori, voi Donne e Uomini sani.

Ratio Legis

Con la riforma della materia penale sessuale, il legislatore ha riconosciuto come autonoma la fattispecie di atti sessuali con minorenne, prima considerata circostanza aggravata del reato di violenza sessuale, garantendo così adeguata tutela alla libertà individuale del minore nel compimento di atti sessuali. Ma vi rendete conto? Libertà individuale del minore?

Dispositivo dell’art. 609 quater Codice Penale
(1) Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1. 1) non ha compiuto gli anni quattordici(2);
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza(3).

2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni(4).

3. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni(5).

La pena è aumentata:
1. 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2. 2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3. 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
4. 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5. 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore(6)(7).
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni(8).
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi(9).
Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Note
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
(2) Viene dunque fissata a quattordici anni la soglia al di sotto della quale vige una presunzione assoluta di invalidità del consenso ad atti sessuali eventualmente prestato dal minore.
(3) Tale numero è stato così sostituito dall’art. 6, co. 1, lett. a), della l. 6 febbraio 2006, n. 38.
(4) Il presente comma è stato inserito dall’art. 6, co. 1, lett. b), della l. 6 febbraio 2006, n. 38, poi modificato dall’art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(5) Tale comma è stato introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera d), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(6) Tale comma è stato inserito dall’art. 13 comma 3 lett. a) della L. 19 giugno 2019 n. 69.
(7) Tale comma è stato modificato dall’art. 20, comma 1, lettera d), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(8) Viene esclusa la punibilità degli atti sessuali consensuali compiuti tra due minori di cui uno abbia un’età superiore ai tredici anni, riconoscendo attraverso tale speciale causa di non punibilità di tipo soggettivo la legittimità ai rapporti affettivi tra coetanei.
(9) E’ circostanza attenuante ad effetto speciale ex art. 63 che ricorre quando, con riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell’azione, si ritiene che la libertà personale o sessuale della vittima sia stata compressa in maniera meno grave.

Ratio Legis

Con la riforma della materia penale sessuale, il legislatore ha riconosciuto come autonoma la fattispecie di atti sessuali con minorenne, prima considerata circostanza aggravata del reato di violenza sessuale, garantendo così adeguata tutela alla libertà individuale del minore nel compimento di atti sessuali.

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