Il regionalismo italiano come fenomeno “erosivo” dello Stato

Le Regioni non esistono, o meglio furono «un’invenzione» (forse la maggiore) dell’Assemblea Costituente. Lontana dal modello prefigurato dal Farini prima e dal Minghetti poi e volto ad istituire enti di decentramento burocratico, la «questione regionale» si affermò per la prima volta nel programma politico del partito popolare fondato nel 1919 da don Luigi Sturzo e trovò la sua esplicazione nel regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91 che istituiva un «Alto Commissario» per la Sicilia cui si affiancò, poco dopo, con il regio decreto-legge 28 dicembre 1944, n. 416, una «Consulta regionale». Nello stesso tempo vennero istituti analoghi organi per la Sardegna e la costituzione, con il d.lgs. lgt. 07 settembre 1945, n. 545, della «circoscrizione autonoma» della Valle d’Aosta retta da un Consiglio e da una Giunta e dotata di potestà amministrative su alcune materie.

A questo quadro si aggiunsero presto sia le forti istanze separatiste in Sicilia, che portarono in tempi rapidi alla concessione di un ordinamento autonomo il quale aveva il suo fondamento nello Statuto approvato con il r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, sia l’accordo De Gasperi-Gruber del 05 settembre 1946 che pose le premesse per la nascita della futura Regione speciale Trentino-Alto Adige/Südtirol.

L’Assemblea Costituente, dunque, si trovò davanti ad alcune soluzioni istituzionali oramai già parzialmente consolidate e non suscettibili, per ragioni di opportunità, di essere messe in discussione. Da qui, dunque, l’idea di dare vita alle Regioni, enti intermedi tra lo Stato ed i Comuni, favorita anche dalla crisi di governo aperta nella primavera del 1947 per estromettere le sinistre dall’Esecutivo le quali a loro volta «riscoprirono» strategicamente le Regioni e le autonomie locali territoriali al fine di ostacolare il programma di Alcide De Gasperi (1881-1954) ritenuto troppo conservatore e centrista.

Ora, mentre il regionalismo speciale trovò subito attuazione, quello ordinario dovette aspettare ben ventidue anni dalla data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Tuttavia, dal 1970 ad oggi le Regioni italiane, in particolare quelle ad ordinamento comune, hanno utilizzato la loro autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria per differenziarsi nella gestione, ma non nella legislazione, creando veri e propri centralismi di secondo livello ed un apparato burocratico parallelo e concorrente con quello statale (i c.d. «costi di sistema» per dirla con le parole di un autorevole intellettuale quale Mario Bozzi Sentieri).

Le modifiche poi apportate dalla legge costituzionale n. 1/1999, che ha introdotto l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale salvo che lo Statuto non disponga diversamente (art. 122, comma 5, Cost.), hanno condotto da un lato ad una personalizzazione degli Esecutivi, con figure politicamente mediocri sul piano dei contenuti e delle competenze ma molto abili su quello comunicativo-emozionale, dall’altro alla mancanza di contropoteri all’interno della forma di governo regionale con appiattamento del Consiglio rispetto alle scelte della Giunta, o meglio del suo Presidente.

L’investitura popolare, le richieste di un indeterminato «federalismo» e la mancata attuazione della riforma del Titolo V nel 2001 hanno impedito allo Stato di guidare in modo organico e sistematico il processo di regionalizzazione, lasciandolo in mano alla giurisprudenza della Corte costituzionale ed oggi ancora più compromesso dalle pressanti richieste di «maggiori forme e condizioni particolari di autonomia», ai sensi del comma 3 dell’art. 116 del Testo fondamentale, che sono state avanzate da tre Regioni a Statuto ordinario, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con inevitabile effetto domino. Una differenziazione, però, che non nasce, come ha giustamente osservato il prof. Sabino Cassese nel suo libro-intervista “Il buon Governo. L’età dei doveri”, Milano, Mondadori, 2020, p. 200, per avere maggiori compiti ed esercitarli meglio, ma per disporre di più risorse a danno delle altre Regioni. In altri termini, un regionalismo asimmetrico che avviene senza aver stabilito preventivamente alcun criterio ed in mancanza di una legge attuativa della disposizione costituzionale sopra citata. Peraltro, lo stesso argomento dell’efficienza, spesso sbandierato dai Presidenti delle Giunte regionali per imbonire il proprio elettorato, potrebbe essere utilizzato a contrariis: le Regioni più efficienti abbiano minori risorse, dal momento che sono in grado di fare meglio con minori costi. Infine, è davvero possibile regolare i rapporti tra Stato e Regioni, mediante il sistema delle intese, come se quest’ultime fossero ordinamenti originari?

Ci pare evidente, allora, che assecondare le richieste delle Regioni, che già partecipano grazie alle loro costose rappresentanze al policy-making europeo, favorisca quell’Europa delle Regioni ed il conseguente tramonto degli Stati nazionali, come teorizzò il saggista e filosofo svizzero Denis de Rougemont (1906-1985), funzionali al mai sopito programma storico pangermanico che contempla la ricostruzione della Mitteleuropa consistente in un’area germanocentrica che governa di fatto, economicamente e culturalmente, su di una serie di aeree più ricche incluse all’interno degli ordinamenti giuridici statali la cui sovranità viene sempre più erosa non solo dall’esterno, ma anche dall’interno. Detto diversamente, la dissoluzione dell’Italia.

Prof. Avv. Augusto Sinagra (Ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso l’Universitá “La Sapienza” di Roma. Direttore della Rivista della Cooperazione giuridica internazionale. Avvocato del Foro di Roma).
Prof. Daniele Trabucco (Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera) – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Professore a contratto di Diritto Internazionale e Diritto Pubblico Comparato presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici «Prospero Moisè Loria» di Milano. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico).

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