Dallo Stato di diritto allo Stato di prevenzione: il “virus” nella forma di Stato?

Giuristi e studiosi di altre discipline, tra i quali si possono annoverare anche gli scriventi, hanno espresso ed esprimono forte preoccupazione per il mancato esercizio del ruolo di garanzia della Costituzione e dei diritti/doveri da essa previsti da parte del Presidente della Repubblica pro tempore Sergio Mattarella senza, con questo, negare in alcun modo il Covid-19 e la sua diffusione.

Da quando é stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 01 febbraio 2020, la deliberazione del Consiglio dei Ministri concernente lo stato di emergenza di rilievo nazionale, il Capo dello Stato “ha assecondato” l’operato del Governo Conte II anche quando questo ha determinato e continua a determinare una “fibrillazione” dello Stato di Diritto e un’alterazione dell’equilibrio tra gli organi costituzionali, in particolare tra lo stesso Esecutivo ed il Parlamento.

Al di lá dei forti dubbi di costituzionalitá verso un’uso della decretazione legislativa d’urgenza “ad efficacia differita”, che contraddice la peculiare natura della fonte-atto, é alquanto discutibile che, con atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi quali i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si modulino in modo più o meno restrittivo le diverse misure di contenimento, incidendo in misura rilevante su diritti costituzionalmente tutelati al di fuori del circuito della rappresentanza politica.

La possibilitá in capo alle Camere, dopo l’entrata in vigore della legge ordinaria dello Stato n. 35/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di esprimere un indirizzo, tramite risoluzioni, sul contenuto dei DPCM non solo avviene quando questi producono giá i loro effetti, ma non comporta alcuna conseguenza giuridicamente rilevante, dal momento che le disposizioni normative dei medesimi, la cui pubblicazione avviene senza alcun controllo preventivo di legittimitá, rimangono invariate.

In altri termini, il Presidente della Repubblica ha emanato provvedimenti provvisori aventi forza di legge ex art. 77, comma 2, del Testo fondamentale i quali attribuiscono ad una componente dell’Esecutivo (organo costituzionale complesso) un potere ampiamente discrezionale, attenuando in parte il principio di responsabilitá del Governo laddove questo é chiamato ad intervenire in situazioni di straordinarietá, urgenza e necessitá.

Si sta sempre più affermando, alla luce del totale fallimento dei protocolli e delle limitazioni adottate in questi mesi, un mutamento carsico, ma potenzialmente pericoloso, dello Stato di Diritto verso uno Stato di prevenzione in cui il divieto é divenuto la regola e le libertá eccezioni e dove le persone corrono il rischio, in caso di secondo lockdown (letteralmente “sottomissione”), di essere ridotte a mera “sopravvivenza biologica” per riprendere un’espressione del filosofo Agamben.

All’interno di questo quadro giuridico i diritti scompaiono, quasi tutto é vietato salvo quanto i Dpcm “consentono”. Pure il linguaggio, dunque, si fa “proprietario” delle libertá costituzionali. Come scriveva George Orwell (1903-1950): il compito delle persone di buon senso é “la riaffermazione dell’ovvio”.

Prof. Avv. Augusto Sinagra (Ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso l’Universitá degli Studi La Sapienza di Roma. Avvocato del Foro di Roma).
Prof. Carlo Vivaldi Forti (Ordinario di Sociologia e Psicologia presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera) – Centro Studi Superiore INDEF).

Prof. Avv. Michele Borgato (Professore universitario a contratto di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento universitario Unicollege-sede di Mantova. Avvocato del Foro di Padova).
Prof. Daniele Trabucco (Associato di Diritto Costituzionale italiano e Comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera) – Centro Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico).

Matteo Castagna (giornalista pubblico certificato, Verona).
Avv. Gianfranco Amato (Presidente dei Giuristi per la Vita e dell’associazione Nova Civilitas).

Avv. Andrea Sartori (Avvocato del Foro di Verona).
Avv. Chiara Frare (Avvocato del Foro di Venezia).
Prof. Francesco Dematté (Filosofo. Giá dirigente scolastico).
Lillo Romano (Infermiere).

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