“No taxation without representation” 2

Vincenzo Carbone, presidente della Corte di Cassazione sezione Tributaria: «La riserva di legge contenuta nell’articolo 23 della Costituzione è interpretata dallo stesso legislatore nel senso di escludere l’utilizzazione dei decreti legge sia per l’introduzione di nuovi tributi, sia per l’estensione di quelli già esistenti a nuove categorie di soggetti. […] Lo statuto del contribuente può civilizzare il diritto tributario, ma perché ciò avvenga occorre che contribuenti e professionisti se ne facciano paladini invocandone l’applicazione e l’interpretazione da parte dei giudici».

Da queste frasi sembra di poter dedurre che l’articolo 4 dello Statuto rimanderebbe addirittura all’articolo 23 della Costituzione che recita: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». E se questa interpretazione fosse corretta, l’Imu sarebbe a tutti gli effetti incostituzionale. Tanto più che la determinazione di elementi essenziali dell’imposta sono stati rinviati a un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

La domanda sorge spontanea: perché esiste uno Statuto dei Diritti del Contribuente se il legislatore può sistematicamente violarlo? In Italia il cittadino è un suddito che si deve inchinare di volta in volta al volere dello Stato oppure si confronta alla pari con esso? Ragion di Stato o libertà individuale? Dalla risposta a queste domande dipende l’interpretazione che ognuno può dare rispetto a quanto detto finora. A questo proposito, è opinione diffusa tra i tributaristi più “liberali” che il Governo dovrebbe rispettare le norme esistenti attraverso le quali sono stati fissati i principi di carattere generale in un atto legislativo non a caso chiamato Statuto. Perché in questo caso la forma è sostanza.

Se a questo si aggiunge che secondo alcune interpretazioni l’Imu violerebbe anche l’articolo 53 della Costituzione che riguarda la capacità contributiva e che stando a quanto afferma l’articolo 119 della Carta costituzionale lo Stato, riguardo ai tributi locali, non dovrebbe legiferare nel dettaglio, ma solo limitarsi a fissare i principi, ecco che la nuova tassa lascia qualche dubbio su più di un fronte.

Per chi volesse presentare ricorso in Commissione Tributaria, deve versare l’imposta e presentare richiesta di rimborso solo qualche giorno prima della scadenza prevista per richiedere la restituzione dell’importo. In tal modo, procrastinando il più possibile il momento del contenzioso e, ammesso che si entri in una situazione economica favorevole, si potrebbero anche avere dei risultati positivi. In ogni caso, è opportuno avvertire il contribuente del possibile rischio di una condanna alle spese di giudizio.

Altra possibilità è il “ravvedimento operoso”: In attesa di ravvedimento (da parte del governo) la legge ci consente di pagare fra un anno la prima rata dell’Imu, usufruendo del cosiddetto “ravvedimento operoso”, con una sanzione del 3,75 per cento e gli interessi legali.

Armando Manocchia

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