Art.18, SCV: Se Cristo vedesse!

CITTA’ DEL VATICANO, 23 Mar – “Il lavoratore non è una merce. Non lo si può trattare come un prodotto da dismettere, da eliminare per motivi di bilancio” ammonisce monsignor Bregantini, capo della commissione Lavoro della Conferenza episcopale italiana (Cei).
Bregantini teme che con la modifica all’articolo 18 si crei “un’ondata di terrore” per paura di vedersi licenziati.
In risposta a tali dichiarazioni, vi propongo qualche fiorellino colto sul prato del Regolamento generale della curia romana.
Così ne scrive Stefano Livadiotti sul suo libro “I senza Dio” – L’inchiesta sul Vaticano:”Tanto per cominciare, l’assunzione dura un anno (con
buona pace del papa, che più volte si è stracciato le vesti per i precari); nel periodo di prova, il candidato è inquadrato, chissà perché, al livello
retributivo immediatamente inferiore a quello cui è destinato; quando si libera un posto in organico la selezione degli aspiranti viene effettuata senza tenere in alcuna considerazione l’anzianità. E già ce ne sarebbe per procurare un orgasmo al ministro degli statali, Renato Brunetta, e far venire l’orticaria alla piccola legione di sindacalisti della funzione pubblica. Ma il bello non è ancora arrivato. “Il personale”, recita il quinto comma dell’articolo 30, “deve essere disponibile a collaborare temporaneamente, secondo le disposizioni dei Superiori [scritto proprio così, con la maiuscola, N.d.A.] anche a compiti non attinenti alle proprie funzioni e a supplire i colleghi assenti.”. Come a scuola, “è vietato allontanarsi dal posto di lavoro senza il permesso del
Superiore competente (articolo 40, comma b). E pure “svolgere attività o
prendere parte a manifestazioni che non siano confacenti al carattere di
dipendente della Santa Sede”(articolo 40, comma m). Chi si ammala, poi, è fritto. Il povero Brunetta ha rischiato il linciaggio, e gli è pure toccato
abbozzare una mezza retromarcia, quando ha cercato di ampliare l’orario nel quale è possibile mandare una visita di controllo a domicilio a chi ha marcato visita. In Vaticano il problema è dribblato dal combinato disposto dei primi due commi dell’articolo 56. Recita il primo:”Nel caso di malattia o altro impedimento imprevisto, il dipendente è tenuto a informare, nel primo giorno di assenza, entro la prima ora del suo orario di servizio, il proprio Superiore diretto.”. Stabilisce il secondo:”In qualsiasi momento può essere disposto il controllo medico-fiscale tramite la Direzione dei Servizi Sanitari della Città
del Vaticano.”. (…)
Articolo 69:”È considerato rinunciante ed è dichiarato tale d’ufficio chi senza giustificato motivo risulti arbitrariamente assente dall’ufficio per cinque giorni consecutivi e non riprenda servizio entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell’ingiunzione di [sic] presentarsi, che il Superiore gli deve comunicare per iscritto.”.
Ci sarebbero altri “fiorellini” da cogliere, ma, per oggi, può bastare così.
SCV :SE CRISTO VEDESSE.
guglielmo donnini

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