Tolleranza con i dipendenti ‘alticci’ nell’orario di reperibilità. Lo chiede la Cassazione nel giudicare eccessivo il licenziamento inflitto a un lavoratore piemontese addetto alla manutenzione degli ascensori che si era visto licenziare in tronco dall’azienda per cui lavorava in quanto la sera prima, dopo una cena con la moglie nell’orario della reperibilità, era stato trovato positivo all’alcol test con il conseguente ritiro della patente. Secondo piazza Cavour, “lo stato di ebbrezza non lede automaticamente il rapporto fiduciario” con l’azienda tanto da determinare l’allontanamento dal posto di lavoro.
In questo modo, la sezione Lavoro ha respinto il ricorso del datore di lavoro (Ciocca Srl) che difendeva la legittimità del licenziamento al dipendente in stato di ebbrezza nell’ora della reperibilità.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso e ha evidenziato che “lo stato di ebbrezza non può avere automaticamente riflesso sul vincolo fiduciario senza la valutazione delle circostanze e delle modalita’ concrete del fatto e del suo contesto, che anche per l’assenza di precedenti disciplinari del lavoratore la sanzione espulsiva doveva considerarsi eccessiva e non proporzionata alla gravità del fatto”. Convalidato così il giudizio del Tribunale di Torino del giugno 2009.
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