Il “padrone” della Costituzione

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Uno sguardo critico sulla recente giurisprudenza del giudice costituzionale italiano….

di Vincenzo Baldini – C’è nell’esperienza ordinaria dello Stato un “padrone” della Costituzione ? Sul piano formale la risposta è senz’altro negativa atteso che la struttura organizzativa pluralistica dello Stato include, semmai, custodi istituzionali, non padroni, della Costituzione. Nondimeno, soprattutto la recente vicenda dell’emergenza sanitaria rende tale interrogativo tutt’altro che superfluo o peregrino nella misura in cui è soprattutto dalla bocca del giudice costituzionale che provengono le argomentazioni per giustificare la legittimità, sul piano costituzionale, della relazione tra obblighi di prevenzione vaccinale e limitazione dei diritti fondamentali previsti dai vari atti normativi di Governo.

E’ il giudice costituzionale che, evidenziando come l’individuo non viva isolato, ma sia titolare di diritti e doveri “e, come tale, inseriti in relazioni sociali.” stabilisce quale sia o possa essere un punto accettabile del “necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo … con il coesistente diritto degli altri e quindi con l’interesse della collettività” (sent. n. 14/23). Questo, punto, a suo dire, varia nella condizione molto particolare dell’emergenza pandemica fino a convertire il controllo di ragionevolezza della scelta legislativa in un sindacato sulla “non irragionevolezza” e “non sproporzione” della misura di prevenzione adottata, confortata anche dalla sola “attendibilità scientifica” di quest’ultima.

La stessa Corte, con una logica piuttosto machiavelliana, sottolinea poi come in certi casi estremi al legislatore democratico siano imputate le responsabilità connesse alle “scelte tragiche del diritto”, vale a dire “le scelte che una società ritiene di assumere in vista di un bene (…) che comporta il rischio di un male” (sent. n. 14/23). In tal modo, il giudice costituzionale procede all’edificazione di un ordinamento giuridico basato su una razionalità dinamica, attraverso l’impiego di paradigmi funzionali elastici -dalla necessità ed essenzialità, alla coerenza e idoneità della disciplina legislativa fino ad una valutazione di adeguatezza- dai contorni costituzionali a volte poco perspicui- cadenzati nella loro consistenza secondo situazioni e contingenze autonomamente ponderate da quel giudice.

Gli interrogativi, allora, si affastellano, a partire dall’analisi del rapporto tra parametri della razionalità impiegati dalla Corte e diritto costituzionale. Può sorprendere, ad es., che in un contesto formale di ordinarietà costituzionale -la nostra Carta fondamentale, come è noto, non regolamenta l’emergenza costituzionale- essa richiami la formula -forse suggestiva, di certo incongrua- dele scelte tragiche del diritto, in un contesto ormai dominato da un’esperienza in cui le conseguenze negative del vaccino oltre i normali effetti tollerabili si siano mostrate tutt’altro che “rarissime” (sent. n. 14/23).

Sorprende, ancora, che la Corte assuma per verità assoluta e incontestabili proprio quei dati forniti dagli organismi tecnici ausiliari dell’Esecutivo (Aifa, ISS, Ministero Salute) sulla cui opinabilità sono basate le ordinanze di rinvio dei giudici remittenti ?

In fine, desta perplessità l’apodittica affermazione circa l’obbligatorietà del vaccino, che “lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo caso, le conseguenze previste dalla legge” (sent. n. 14/23).

Verrebbe da chiedersi quale peso abbia avuto, in tale giudicato, l’attenzione a principi e valori costituzionali insopprimibili, quali, la dignità umana e sociale, la solidarietà, la tutela della famiglia etc., giacché il giudice non trae al riguardo nessuna diversa conclusione dal riconoscere la natura assistenziale dell’assegno alimentare (sent. n. 15/23). Così, esso mostra di sentirsi nel pieno diritto di adattare secondo casi e circostanze il significato delle regole della Costituzione quale parametro di giudizio.

La Corte costituzionale in buona sostanza rende, della Costituzione, un’interpretazione cautelosa sia sul piano della tutela delle libertà che delle istanze sociali che appare funzionalmente adeguata in ultima analisi alla preservazione di obiettivi politico-istituzionali di evidente importanza (es., l’integrità dell’Esecutivo e della sua strategia di prevenzione).
Una tale libertà di disporre delle norme costituzionali, a cui la stessa Corte mostra di ricorrere sovente, genera inevitabilmente un “padrone” della Costituzione e in questo senso, può aver ragione Giuliano Amato a sostenere che “i diritti di libertà non esistono”.

Prof. Vincenzo Baldini
Ordinario di diritto costituzionale
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Direttore Laboratorio dipartimentale “Diritti fondamentali”
Direttore scientifico e responsabile della Rivista telematica “Diritti fondamentali” (www.dirittifondamentali.it)

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