| [tta_listen_btn listen_text="Ascolta l'articolo" pause_text="Pausa" resume_text="Resume" replay_text="Replay" start_text="Start" stop_text="Stop"] |
Non vaccinata contro il Covid, venne sospesa dall’azienda. Ora il giudice dell’Aquila le ha dato ragione, condannando l’impresa al pagamento di 2.500 euro, oltre alla retribuzione arretrata. L’azienda con la pandemia aveva esteso l’obbligo vaccinale ai propri dipendenti allâinterno del sistema delle pulizie dellâospedale San Salvatore dellâAquila e all’obbligo di esibizione del Green Pass prima di prendere servizio. Questo ha “determinato la sospensione della lavoratrice, che immediatamente ha contestato tale comportamento”.
Ora il giudice del lavoro dell’Aquila, Giulio Cruciani, su ricorso della stessa Ugl, assistita dall’avvocato Giulio Silvestri, ritenendo illegittima la sospensione, con sentenza 234/2022 ha sanzionato l’azienda al pagamento di 2.500 euro e della retribuzione. Il giudice nella motivazione premette “che verrĂ valutata non la legittimitĂ dellâobbligo vaccinale anti Sars-CoV-2, bensĂŹ la legittimitĂ della sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria per alcune categorie di lavoratori o di una certa fascia di etĂ , questo essendo il tema del decidere nel presente giudizio”. Inoltre aggiunge “che deve respingersi con forza la tesi” dell’azienda “secondo la quale un lavoratore puĂČÌ essere sospeso dal lavoro senza che il datore gli comunichi alcunchĂ©”.
“E’ la stessa parte resistente che sostiene – afferma – che in base al disposto dellâart. 4-ter, c. 3, dl. 44/21, l’atto di accertamento dell’inadempimento determina lâimmediata sospensione dal diritto di svolgere l’attivitaÌ lavorativa. Dunque, quantunque la sospensione sia lâeffetto immediato del venire in essere di alcuni presupposti, questi devono essere accertati in un procedimento che culmina con un atto e questo ovviamente deve essere comunicato al lavoratore che cosiÌ potrĂ Ì conoscere il motivo della sospensione, verificare se lâaccertamento eÌ esatto e in caso ritenga impugnarlo. Sotto tale profilo, dunque, la sospensione della lavoratrice eÌ palesemente illegittima per difetto della relativa procedura: un atto ci deve essere e puĂČÌ anche avere effetti retroattivi, ma deve dare conto dell’esistenza dei presupposti che giustificano tali effetti e deve essere comunicato allâinteressato affinchĂ©Ì conosca il motivo della sospensione”.
“Ad una valutazione costituzionalmente orientata (e anche letterale) – scrive il giudice – non vi eÌ alcuna norma di legge – neÌ potrebbe mai esservi anche per lo sbarramento costituzionale del divieto di discriminazione articolo 3 Costituzione – che imponga un obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 per prestare lavoro per determinate categorie di lavoratori o per lavoratori con una determinata fascia di etaÌ, ma solamente lâimposizione di un tale obbligo se e nei limiti in cui sia strumento di prevenzione dal contagio. Invero, si consideri che la Stato italiano si fonda sul lavoro (art. 1 Cost.) e su questo si fonda non solo la dignitĂ Ì professionale ma anche la dignitĂ Ì personale dell’essere umano (limite invalicabile all’obbligatorietaÌ del trattamento sanitario, quale il vaccino, di cui allâart. 32 Cost.) che vuole mantenersi con le proprie forze.
 Il reddito da lavoro costituisce per lo piuÌ il reddito di sussistenza, senza di esso si scivola nel degrado e nella dipendenza. Solo ad una lettura superficiale (e comunque non costituzionalmente orientata) gli art. 4, 4-bis e 4-ter, poi 4-quater e 4-quinquies dl. 44/21, per tutelare la salute pubblica, imporrebbero (per quanto qui rileva) lâobbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 a certe categorie di lavoratori e ai lavoratori dai 50 anni in su. In realtĂ cosiÌ non eÌ perchĂ©Ì il dato letterale delle norme oltre che la Costituzione devono orientare il giudice verso unâinterpretazione che ancora lâobbligo vaccinale per certe categorie di lavoratori e i lavoratori ultracinquantenni alla sussistenza del presupposto della capacitaÌ preventiva dal contagio del vaccino. In effetti, la ragione evidente per la quale si impone che il lavoratore sia vaccinato eÌ che questi nel luogo di lavoro non possa essere cosiÌ fonte di rischio per i colleghi o per i terzi particolarmente esposti; poichĂ©Ì il lavoratore non vaccinato a differenza di quello vaccinato esporrebbe gli altri con i quali entra in contatto nei luoghi di lavoro al rischio di infezione Sars-CoV-2 i medesimi non debbono essere presenti nei luoghi di lavoro. Questo eÌ il fondamento e, quindi, il limite di applicazione di tali norme giaÌ espresso chiaramente nelle stesse: secondo lâinterpretazione letterale la vaccinazione obbligatoria eÌ quella volta a prevenire lâinfezione (si ripete lo dice la norma “prevenzione”, nel corpo e nella rubrica).
Di piuÌ, “eÌ unâinterpretazione costituzionalmente imposta perchĂ©Ì eÌ il fondamento che solo potrebbe (ma come detto non si valuteraÌ la piuÌ ampia questione della costituzionalitaÌ dellâobbligo vaccinale anti Sars- CoV-2) giustificare una discriminazione cosiÌ rilevante. Tale fondamento non eÌ presente nel caso in esame: i vaccinati, rebus sic stantibus, ossia con i farmaci oggi a disposizione della popolazione italiana, come i non vaccinati si infettano ed infettano gli altri. Non vi eÌ alcuna evidenza scientifica che abbia dimostrato che il vaccinato, con i prodotti attualmente in commercio, non si contagi e non contagi a sua volta. La comune esperienza di tutti (personale, familiare, della cerchia di conoscenti) conferma il dato evidente che, allo stato, chi non si eÌ vaccinato puoÌ infettarsi e infettare come puoÌ infettarsi e infettare chi ha ricevuto una dose, due dosi etc.. Evidenza scientifica e comune esperienza fanno assurgere tale dato nel contesto attuale – contagiositaÌ dei vaccinati come dei non vaccinati – a fatto notorio ai sensi dellâart. 115, c.p.c.. Allora eÌ evidente che venuto meno il presupposto per il quale alcuni lavoratori possono entrare nei luoghi di lavoro ed altri no, la sospensione della ricorrente, giustificata dal fatto che non sia vaccinata, eÌ del tutto priva di fondamento. Per completezza si osserva che un eventuale atto amministrativo che imponesse una siffatta discriminazione, che per quanto detto non eÌ prevista dalla norma primaria, sarebbe contra legem e andrebbe disapplicato. In conclusione, alla parte ricorrente (alla luce della riduzione della domanda, v.) deve essere pagata la retribuzione dalla sospensione allâeffettivo ripristino della stessa”, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
“Dal nostro canto – prosegue l’Ugl – continueremo ad essere attenti al fine imprescindibile della tutela dei diritti e della dignitĂ di tutti i lavoratori! CosĂŹ la lavoratrice vedeva riconosciuto il sacrosanto diritto al rientro in azienda senza necessitĂ di effettuare vaccinazioni di sorta. Ora la Dussmann Service srl deve ricoscere alla lavoratrice la corresponsione dei mesi arretrati che ingiustamente non ha percepito, nonchĂ© delle spese di lite secondo la regola generale della soccombenza”.  ADNKRONOS

