I buoi sono scappati, ora Bonafede mette i cancelli

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al Dl Boss, che disciplina le nuove regole sulle scarcerazioni legate alla pandemia. Nella bozza del decreto circolata prima della riunione si parlava di una prima valutazione del tribunale di sorveglianza dopo quindici giorni dal provvedimento di scarcerazione legato al Coronavirus. Controlli sugli scarcerati che continueranno mensilmente per valutare il permanere delle condizioni di scarcerazione.

Per i condannati per terrorismo o mafia e per i detenuti in regime di 41 bis ammessi ai domiciliari o con il differimento della pena per il Covid dal magistrato di sorveglianza, che ha acquisito il parere della procura nazionale antimafia, il magistrato “valuta la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di 15 giorni dall’adozione del provvedimenti, e successivamente con cadenza mensile”. Lo prevede il Dl boss portato in Cdm dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e approvato dai ministri questa sera.

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“La valutazione – si legge ancora – è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena. Prima di provvedere alla scarcerazione l’autorità giudiziaria sente l’autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all’eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena puo’ riprendere la detenzione o l’internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute”. tgcom24.com

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