Caso Savona: i poteri del Presidente della Repubblica nella nomina dei ministri

di Luigi Pecchioli

Le perplessità che il Capo dello Stato, secondo indiscrezioni, avrebbe manifestato sulla nomina del Prof. Savona a capo del Ministero dell’Economia, perplessità che hanno rallentato la formazione della squadra che dovrebbe comporre l’Esecutivo, sono uno spunto per andare ad esaminare quali siano i poteri del Presidente della Repubblica nella nomina dei singoli Ministri, quale ruolo egli abbia insieme al Presidente del Consiglio incaricato nella determinazione dei nominativi.

Si parte dal disposto dell’art. 92 che laconicamente recita: «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questi, i Ministri». Il sistema previsto è quindi duale: il premier designato propone dei nomi ed il Presidente, dopo aver compiuto una valutazione, li nomina. Che vi sia questa valutazione appare chiaro dal ruolo di garante del PdR: il suo compito di agevolare e controllare l’iter democratico, esercitando una “moral suasion” quando serve, per esempio attraverso l’istituto del “messaggio alle Camere” (art. 87 Cost.), impedisce di considerarlo un semplice “certificatore” della volontà altrui. Questo ruolo è ben presente in Costituente, dove infatti si rifiutò un sistema rigido di designazione del Governo, senza un apporto del PdR e con fiducia diretta delle Camere e, d’altra parte, anche un sistema in cui la discrezionalità fosse tutta nelle mani di questo, esautorando il PdC incaricato, quindi un modello presidenziale, per privilegiare un modello “elastico” e collaborativo.

Ma quali sono i suoi poteri e quali limiti incontrano?

Per capirlo dobbiamo fare riferimento a due articoli fondamentali della Carta: l’art. 54 e l’art. 97. L’art. 54 recita «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore…», l’art. 97 afferma «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione…». Da questi articoli si evince qual è il ruolo del PdR nell’esercizio delle prerogative di cui all’art. 92 Cost.: innanzitutto egli deve valutare la correttezza e l’onorabilità del candidato Ministro, esaminando il suo passato; evidentemente chi ha subito condanne per reati che possono influire sul corretto esercizio delle funzioni, come la corruzione o reati finanziari non può essere accettato; così come chi ha dimostrato idee o comportamenti contrari ai principi Costituzionali o che dimostrano pericolosità sociale. Altro criterio è la fedeltà alla repubblica: chi ha compiuto o avallato atti terroristici o si è prodigato per interessi stranieri contro l’interesse nazionale non può essere nominato ed il PdR ha il dovere di opporsi.

Passato questo esame il candidato Ministro dovrà essere vagliato dal Presidente riguardo alla sua effettiva capacità di svolgere l’incarico, ovvero di assicurare il buon andamento del Ministero; per questo il PdR potrà opporsi a candidati palesemente inadatti al ruolo. Altro aspetto importante è la capacità nel suo complesso dell’esecutivo e l’eccessiva concentrazione di poteri nelle mani di un singolo, sia esso il PdC se ritiene a sé qualche funzione ministeriale o un Ministro che accentri troppe competenze e funzioni, con l’accorpamento di Ministeri prima divisi.

Ciò che non può ritenersi ammissibile è il veto a priori di un certo nominativo, senza che vi siano le ragioni sopra illustrate, poiché andrebbe ad incrinare quel delicato equilibrio fra la funzione politica del PdC incaricato e quella di indirizzo generale e controllo del PdR. Un Presidente della Repubblica che valutasse politicamente la scelta si arrogherebbe un diritto di mera scelta che esula dai suoi poteri e provocherebbe di fatto uno slittamento verso una Repubblica presidenziale, espressamente esclusa dai nostri Padri.

In quest’ottica il “caso” Savona appare superare questo limite e provoca un attrito con il Premier incaricato e con la maggioranza che lo sostiene che è antitetico a quel rapporto di collaborazione che deve sussistere fra capo dell’Esecutivo e garante della Repubblica, collaborazione che deve sussistere anche durante la vita della legislatura. L’inizio della “terza Repubblica”, come definita da Di Maio sembra essere già in salita.

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