Regione Veneto, nuova ordinanza di dubbia legittimità

L’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 169 del 17 dicembre 2020 prevede, tra le misure di contenimento per la diffusione del Covid-19, il divieto di uscire dal proprio Comune da sabato 19 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 a partire dalle ore 14:00 tranne per i casi di lavoro, salute etc…(art. 1). Siamo davanti ad un atto amministrativo potenzialmente illegittimo.

In primo luogo, ai sensi del decreto-legge n. 19/2020 convertito, con modificazioni, nella legge formale n. 35/2020, l’adozione di ordinanze regionali piú restrittive puó avvenire solo nell’ambito delle materie di competenza regionale e nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore. Ora, non solo é giá in vigore il DPCM 03 dicembre 2020, ma le Regioni non hanno alcuna competenza sul piano delle limitazioni alla libertá di spostarsi tra Comuni.

In secondo luogo, premesso che la stessa attribuzione del potere di ordinanza regionale da parte del decreto-legge n. 19/2020 é giá di per sé problematica dal momento che, essendo lo stato di emergenza di rilievo nazionale e non circoscritto al territorio di una singola Regione, la materia della profilassi di esclusiva competenza legislativa statale é prevalente (secondo il criterio della giurisprudenza costituzionale successiva alla modifica del Titolo V della Costituzione vigente) e assorbente di ogni altra competenza amministrativa e legislativa regionale, va ricordato come ogni limitazioni della libertá di circolazione per motivi sanitari ex art. 16 Cost. richieda la riserva di legge statale benché assoluta.

In terzo luogo, un ordinanza con tale oggetto violerebbe il decreto-legge 02 dicembre 2020, n. 158 che vieta la circolazione tra Comuni unicamente in giorni ben precisi. In quarto ed ultimo luogo, disponendo il divieto di spostarsi tra Comuni, l’atto del Presidente della Giunta regionale veneta precluderebbe indirettamente, giá due giorni prima rispetto la previsione del provvedimento provvisorio avente forza di legge, la circolazione tra Regioni vietata dal comma 1 dell’art. 120 del Testo fondamentale. Oltre alla facoltà di proporre ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. per il Veneto qualora ci si ritenga lesi di un interesse legittimo, va precisato che il Governo della Repubblica puó esercitare il potere sostitutivo, prendendo il posto degli organi regionali, al fine di garantire l’unitá giuridica su tutto il territorio nazionale.

Prof. Avv. Augusto Sinagra (Ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso l’Universitá “La Sapienza” di Roma. Direttore della Rivista (fascia A) della Cooperazione giuridica internazionale. Avvocato del Foro di Roma)

Prof. Daniele Trabucco (Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico).

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