Sul nuovo Isee, il Consiglio di Stato ha dato ragione alle famiglie con disabilitĂ , respingendo nuovamente l’appello presentato dal Governo. Il ricorso contro il nuovo Isee, insomma, è ufficialmente e completamente vinto: e l’appello presentato al Consiglio di Stato dal governo è stato respinto.
“Deve il Collegio condividere l’affermazione degli appellanti incidentali – si legge nella sentenza – quando dicono che ‘ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilitĂ alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una ‘remunerazione’ del suo stato di invaliditĂ oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l’art. 3 della Costituzione”. Il Consiglio di Stato conferma quindi quanto giĂ sentenziato dal Tar del Lazio, il quale aveva respinto “una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale”: in sintesi, le provvidenze economiche previste per la disabilitĂ non possono e non devono essere conteggiate come reddito.
E argomenta così il Consiglio di Stato, in merito alla questione di indennitĂ e reddito: “Non è allora chi non veda che l’indennitĂ di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunchĂ©, nĂ© certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilitĂ che provoca in sĂ© e per sĂ© disagi e diminuzione di capacitĂ reddituale. Tali indennitĂ o il risarcimento sono accordati a chi si trova giĂ così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una paritĂ morale e competitiva. Essi non determinano infatti una ‘migliore’ situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al piĂą mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa”. Esultano i ricorrenti [,,,]
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