Il Miur ammette: “L’alternanza scuola lavoro non era obbligatoria”

Il Miur ha ammesso che l’alternanza scuola lavoro non era obbligatoria per gli anni 2015-2018, come sostenuto e fatto subito notare dalla Federazione dei lavoratori della conoscenza (Flc Cgil).

Dopo tre anni, il Ministero dell’Istruzione ha dichiarato che quanto aveva affermato nella Guida operativa del 2015, in merito all’obbligo di frequenza delle attività di alternanza scuola lavoro, non aveva alcun fondamento normativo. Infatti, nella guida si legge che lo studente, “ai fini della validità del percorso”, deve partecipare al progetto almeno per i tre quarti del monte ore previsto. Tuttavia, la legge 107 del 13 luglio 2015 aveva stabilito la durata coplessiva del monte ore, di almeno quattrocento per gli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 nei licei, senza però accennare all’obbligo di frequenza da parte dei ragazzi.

Già all’epoca, la Flc Cgil aveva denunciato la poca chiarezza della Guida, dato che il testo risultava “difforme rispetto alla normativa di riferimento”. Dopo quasi tre anni, il Miur risponde alle richieste di chiarimenro della Federazione dei lavoratori, ammettendo la sua colpevolezza e affermando che “ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi”.

Il sindacato ricorda, come riportato dall’Huffington Post, che ora l’obbligo di frequenza dei tre quarti per le attività di alternanza scuola lavoro è stabilito dal Decreto interministeriale 195 del 2017, recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, entrato in vigore il 5 gennaio 2018. Così facendo, la frequenza del monte ore minimo delle attività diventerà necessaria per l’ammissione all’esame di maturità, ma solamente a partire dall’anno prossimo.

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