“La Corte d’Appello non ha mai disposto gli incontri protetti”: madre diffida l’ULSS

BAMBINO

Comunicato Stampa – “La Corte d’Appello non ha mai disposto gli incontri protetti”: madre diffida l’ULSS 2 ed annuncia ulteriori azioni legali.

TREVISO – Dopo il noto servizio di Fuori dal coro con lo psicologo del Servizio età evolutiva che andava a nascondersi in bagno per non rispondere alle domande dei giornalisti, una dura diffida indirizzata ai vertici dell’ULSS 2 Marca Trevigiana riaccende il contenzioso sulla gestione degli incontri tra una madre ed il proprio figlio. Nella lunga comunicazione, la donna contesta radicalmente l’operato dell’Azienda sanitaria, sostenendo che da oltre due anni il Servizio sociale avrebbe imposto un regime di incontri assistiti senza che tale misura sia mai stata prevista dalla Corte d’Appello di Roma.

Al centro della contestazione vi è il decreto della Corte d’Appello di Roma pronunciato il 12 marzo 2024, che – secondo la ricostruzione della madre – non conterrebbe alcuna disposizione che imponga incontri protetti, né alcun divieto di frequentazione in luoghi diversi dalle strutture istituzionali o senza la presenza costante degli operatori.

La donna afferma di aver chiesto formalmente all’ULSS, tramite Pec inviata il 10 luglio, di indicare il passaggio del provvedimento giudiziario che giustificherebbe tali limitazioni; secondo quanto sostiene nella diffida, l’Azienda non avrebbe fornito alcuna risposta sul punto perché “quelle espressioni semplicemente non esistono“.

Il ruolo del Giudice Tutelare
Nella lettera viene contestato anche il richiamo operato dall’ULSS 2 ad un successivo provvedimento del Giudice Tutelare di Treviso, adito illegittimamente dalla stessa Azienda sanitaria; secondo la ricostruzione della madre, quel procedimento sarebbe stato avviato senza che lei ne fosse informata per oltre un anno, circostanza che – a suo dire – le avrebbe impedito di partecipare al procedimento e di esercitare il proprio diritto di difesa.

La donna critica inoltre l’operato del legale dell’Azienda, avv. Piero Pignata, sostenendo che avrebbe persino richiesto un colloquio riservato con il giudice al di fuori del contraddittorio processuale così come documentato dalla stessa richiesta scritta in possesso della donna, evidenziando che un simile modus agendi si pone anzitutto in contrasto con la funzione sociale dell’avvocatura e con il dovere dell’avvocato di concorrere al corretto funzionamento della Giustizia, nonché con i doveri di lealtà, correttezza e probità che disciplinano l’esercizio della professione forense.

Ad ogni modo, proprio il recente decreto del Giudice Tutelare confermerebbe che la disciplina della frequentazione tra madre e figlio è contenuta esclusivamente nel provvedimento della Corte d’Appello di Roma e che proprio al Servizio sociale spetterebbe definire le modalità organizzative degli incontri, senza modificare quanto disposto dai giudici.

Gli incontri assistiti li ha scelti il Servizio

Uno dei passaggi centrali della diffida riguarda una nota dell’ULSS del 23 dicembre 2024, nella quale, secondo quanto riportato dalla madre, il dirigente del Consultorio familiare di Mogliano Veneto avrebbe scritto che il Servizio “ha quindi ipotizzato un incontro (…) secondo la tipologia di incontro assistito”; per la donna, tale documento costituirebbe la prova che la scelta degli incontri assistiti sarebbe stata assunta autonomamente dal Servizio sociale e non deriverebbe da alcun ordine dell’autorità giudiziaria.

Nella stessa nota il dirigente avrebbe inoltre riconosciuto che quella tipologia di incontro “esula, allo stato, da quanto contenuto nella formulazione del mandato allo scrivente Servizio“, circostanza che la madre interpreta come un’ulteriore conferma dell’assenza di un obbligo giudiziario di incontri protetti.

La donna sostiene che l’ULSS 2 continui ad attribuire alla Corte d’Appello prescrizioni mai contenute nel decreto, mantenendo un regime di incontri assistiti che ritiene privo di fondamento giuridico; tale scelta starebbe compromettendo il rapporto tra il minore, la madre ed i nonni materni, comprimendo diritti familiari in assenza di una specifica decisione dell’autorità giudiziaria.

I genitori sono autonomi, ma gli incontri restano in consultorio>
La comunicazione evidenzia anche quella che la donna considera una contraddizione dell’operato dell’ULSS 2; secondo quanto riferisce, gli stessi operatori avrebbero riconosciuto che i genitori sarebbero in grado di organizzare autonomamente gli incontri con il figlio, ma nonostante ciò la frequentazione continuerebbe a svolgersi esclusivamente all’interno di una stanza del consultorio ed alla presenza degli operatori.
Per la madre, tale scelta non avrebbe più alcuna giustificazione né sotto il profilo giuridico né sotto quello tecnico.

Così, con la comunicazione inviata all’Azienda lo scorso 24 luglio la donna ha nuovamente diffidato formalmente l’ULSS 2 a dare “immediata e integrale esecuzione” al provvedimento della Corte d’Appello di Roma, organizzando gli incontri secondo modalità conformi alla decisione giudiziaria ed abbandonando il sistema degli incontri assistiti; chiede inoltre che ogni futura decisione sia assunta alla luce delle linee guida scientifiche che, secondo quanto sostiene, evidenzierebbero i possibili effetti negativi del protrarsi degli incontri protetti in assenza di concrete ragioni.

Annunciata la battaglia legale

La donna conclude annunciando che, in caso di mancato adeguamento da parte dell’Azienda sanitaria, renderà pubblica l’intera vicenda trasmettendo la documentazione agli organi di stampa e promuoverà iniziative giudiziarie in sede civile, amministrativa e penale per ottenere l’accertamento delle eventuali responsabilità ed il risarcimento dei danni che ritiene di aver subito.

La vicenda si inserisce in un contenzioso ancora aperto, che rappresenta un caso emblematico di alienazione istituzionale e violenza vicaria; a conferma si riportano alcuni passaggi contenuti in una Pec del 16 febbraio 2025, inviata dal padre del minore alle Direzioni della ULSS 2, nella quale sono riportate dichiarazioni attribuite all’allora Responsabile del Consultorio, dott. Giuliano De Rocco: «Signor T., io sono passibile di denunce, capisce!!!» e, ancora, «Signor T., la sig.ra R. in questo momento è al telefono, sta chiamando il Direttore Generale e io sono in evidente difficoltà, non so come giustificarmi, non so quello che riuscirò a fare».

La vicenda resta ora affidata agli sviluppi del contenzioso ed alle determinazioni delle autorità competenti; la donna auspica che l’Autorità giudiziaria possa svolgere gli accertamenti richiesti con la massima autonomia, serenità ed imparzialità, verificando i fatti da lei denunciati e l’operato della ULSS 2 nell’ambito della tutela dei minori, senza subire indebite pressioni o interferenze da parte di alcuno, nel pieno rispetto dell’indipendenza della magistratura e delle garanzie previste dall’ordinamento.

Tuttavia, resta una serie di interrogativi che meritano una risposta: per quali ragioni le modalità di gestione del caso sarebbero rimaste invariate nonostante gli impegni pubblicamente annunciati alla trasmissione Fuori dal coro di maggio 2026 dal Direttore Bizzarri e dalla Direttrice sociosanitaria Sforzin? E come si spiegano le gravi dichiarazioni del direttore del Consultorio familiare di Mogliano Veneto dott. De Rocco?

Sono domande che meritano una risposta.

Dott.ssa Laura Ruzza