BankItalia o BankUsura? Cosa c’è dietro l’indagine di Trani

Indagini a carico dei vertici di Unicredit, MPS, BNL e Banca Popolare di Bari sui tassi usurari applicati nei finanziamenti: la legge e i reati ipotizzati  – da  Leggioggi.it

bankitalia

19 giugno – La travagliata convivenza forzosa fra le Banche e i loro Clienti si arricchisce di un nuovo, e potenzialmente deva – stante capitolo. La Procura pugliese di Trani ha posto sotto indagine i vertici di Unicredit, MPS, BNL e Banca Popolare di Bari, ai quali si contesta l’applicazione di tassi usurari su finanziamenti; fra gli indagati figurano nomi eccellenti fra cui spiccano anche Alessandro Profumo (ex AD di Unicredit), Fabrizio Saccomanni (ex DG di Bankitalia ed ex ministro del Governo Letta) e Anna Maria Tarantola (ex capo della Vigilanza di Bankitalia ed attuale presidente della RAI).

Il presente articolo è firmato dall’autore del volume “Anatocismo Plus – Calcolo semplificato dell’anatocismo 
su conto corrente. Con manuale d’uso all’interno” (Maggioli, 2014)

Negli ultimi anni l’opinione pubblica, educata in tal senso dal giornalismo d’inchiesta e dalle associazioni a tutela dei consumatori – si è sempre più diffusamente convinta che i fenomeni vessatori legati all’usura, che nell’immaginario collettivo in passato appartenevano prevalentemente al dominio criminale organizzato o improvvisato, sono stati in un certo senso “istituzionalizzati” giacché viene ravvisata una condotta capestro da parte degli operatori finanziari legittimi. Il Legislatore ha cominciato a recepire le istanze di equità finanziaria, sollevate dall’opinione pubblica e dalla giurisprudenza, solo a partire dagli anni novanta, con l’introduzione del Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia del 1993 e con successive leggi, sentenze e pronunce di illegittimità, che finalmente hanno reso più chiaro il quadro normativo: l’usura è ormai una fattispecie ben delineata, e anche altri fenomeni come l’anatocismo si sono portati con prepotenza all’attenzione giuridica, benché il trattamento giudiziario stenti ancora ad essere uniforme.

Attualmente la Legge affida alla Banca d’Italia il compito di rilevare le statistiche, su base nazionale, necessarie alla determinazione dei tassi soglia, oltre i quali un rapporto finanziario viene considerato usurario; a sua volta la Banca d’Italia fornisce agli operatori finanziari alcune istruzioni operative che stabiliscono i criteri di raccolta, elaborazione trasmissione dei dati. Nella sostanza ciascun istituto finanziario fornisce a Bankitalia, fra l’altro, il cosiddetto T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), che riunisce in sintesi il costo complessivo di ogni rapporto finanziario, comprensivo dunque di interessi, commissioni e spese di qualsivoglia natura, e l’Istituto Centrale provvede successivamente, con cadenza trimestrale, ad effettuare delle medie di tali valori restituendo al pubblico delle tabelle che indicano, per ciascuna tipologia di operazioni (scoperti di conto corrente, anticipazioni, mutui, leasing ecc.), il valore del TEG medio nazionale, nonché il tasso soglia, ottenuto maggiorando il TEG medio di un quarto ed aggiungendo al risultato un 4% forfettario; per intenderci se una operazione costa mediamente, a livello nazionale il 10%, per quella operazione saranno considerate usurarie pattuizioni che determinano un onere complessivo superiore al 16,5% (10% + un quarto pari al 2,5% + 4%); naturalmente gli Istituti finanziari sono bene attenti a fare in modo che ad ogni cliente sia assicurato un TEG inferiore a tale soglia.

Il meccanismo soffre, tuttavia, di una criticità rilevante, concentrata nella fase di rilevazione del TEG a livello di singola operazione effettuata da ciascun Istituto: in sostanza Bankitalia ha elaborato una formula di determinazione del TEG che, seppur parzialmente, calcola l’incidenza degli oneri complessivi non già sull’indebitamento effettivo del Cliente, bensì su quello potenziale, il che non è affatto un dettaglio da poco: se ad esempio la fruizione annuale di un fido di € 100 comporta, per semplicità, costi fissi per € 10, in base alla formula Bankitalia il TEG dell’operazione è pari al 10% (10/100); ma non è affatto detto che il Cliente utilizzi integralmente il fido in quanto potrebbe, ad esempio, utilizzarne al massimo € 80 portando il costo percentuale sull’utilizzo massimo pari al 12,5% (10/80); addirittura si potrebbe usare un criterio di calcolo ancora più equo, basato sull’utilizzo medio: nello stesso esempio il Cliente potrebbe avere utilizzato il fido per un mese a 80, per un altro a 30, per un altro ancora a 50 e così via, restituendo una media di utilizzo pari a € 50; ebbene in tal caso il costo percentuale sull’utilizzo medio sarebbe pari al 20% (10/50), vale a dire al doppio del TEG costruito sull’accordato! Insomma il tutto si gioca su una proprietà elementare delle frazioni aritmetiche: per abbassarne il valore basta aumentarne il denominatore.

La procura di Trani ha ragionato esattamente in questo modo, basando le proprie accuse sul fatto che gli Istituti, con il concorso (anzi su disposizioni) di Bankitalia, determinano impropriamente il TEG basandosi sull’importo accordato invece che sul più appropriato importo utilizzato, che restituisce un valore sensibilmente più basso, realizzando di conseguenza una artificiosa riduzione dei TEG che, ripercuotendosi a cascata sulle statistiche nazionali, rendono infine inattendibili le soglie ufficiali di usura.

Il punto è che, benché da anni la Dottrina Tecnica preponderante (C.T.P.) si sforzi di portare tali considerazioni all’attenzione della Magistratura e dell’Arbitro Bancario e Finanziario nel corso dei vari contenziosi, le pronunce giurisdizionali raramente ne tengono conto, perché nella risoluzione delle controversie fra Clienti e Istituti molti Magistrati non dispongono (per ovvi motivi) di una formazione tecnica sufficientemente qualificata per apprezzare la “raffinatezza” di tale ragionamento, e si limitano nel migliore dei casi a demandare l’approfondimento degli aspetti metodologici alle C.T.U.; queste, se non dotate di sensibilità finanziaria, finiscono con il sottostare ad una inconsapevole sudditanza psicologica nei confronti delle istruzioni della Banca d’Italia, applicando salomonicamente e meccanicamente la formula contestata e giungendo così a risultati inconsistenti per la tutela della Clientela.

Vi è da dire che la Banca d’Italia, pur essendo un Istituto di diritto pubblico, è in realtà partecipata per quasi il 95% da capitale privato, nello specifico di banche e assicurazioni, per cui non è del tutto sorprendente che le regole da essa stabilite per la vigilanza siano orientate più o meno direttamente alla tutela dei soggetti partecipanti: è come se nel derby della Mole l’arbitro vestisse la casacca zebrata.

Chi scrive naturalmente si augura che l’iniziativa della Procura di Trani faccia luce sulle responsabilità, ma che soprattutto si arrivi a determinare dei criteri di verifica che rendano uniforme il trattamento del contenzioso da parte dei Tribunali della Penisola; se ciò avverrà sarà possibile, da un lato, assistere ad una discesa generalizzata degli oneri finanziari, o per lo meno allo spostamento della onerosità dalla parte fissa (commissioni e spese) alla parte variabile (interessi) rendendo più equo il costo dell’indebitamento; dall’altra, per tutti i rapporti in essere, si può facilmente prevedere una quantità massiva di contenzioso sui rapporti già esistenti sul cui passato penderanno delle spade di Damocle affilate come mai in precedenza, in quanto sarà veramente difficile trovare qualche Istituto, anzi qualche conto, che sia senza peccato.

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