Fondi Lega, Matteo Salvini alla forca per non aver rubato

di Studio Legale Cimino

Con la sentenza n. 29923 del 12.04.2018 la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, si è pronunciata sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova avverso l’Ordinanza del 16.11.2017 resa dal Tribunale della Libertà di Genova nei confronti di Matteo SALVINI nella qualità di Segretario Politico del partito Lega Nord per l’indipendenza della Padania.

La vicenda, com’è ampiamente noto – sebbene da certa opposizione, si tenda a volerla far ricadere su di una qualche condotta illecita commessa dall’attuale Ministro dell’Interno – trae origine dalla condanna, pronunciata dal Tribunale di Genova in data 24.07.2017, di BOSSI Umberto, BELSITO Francesco, ADOLVISI Stefano, SANAVIO Diego e TURCI Antonio, per il reato di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), per aver chiesto e ottenuto dallo Stato elargizioni, sotto forma di contributi, per un importo che è stato quantificato in euro 48.696.617,00.

Dacchè, in applicazione delle norme indicate agli artt. 640 quater c.p. e 322 ter c.p., il Pubblico Ministero ha chiesto e ottenuto, la confisca diretta a carico della “Lega Nord” della predetta somma corrispondente al profitto del reato per il quale vi era stata condanna.

In sede di esecuzione del sequestro, avendo riscontrato la presenza di giacenze finanziarie di gran lunga inferiore alla somma indicata, il Pubblico Ministero chiedeva al Tribunale di Genova di estendere il sequestro anche alle somme comunque nella disponibilità di Lega Nord che venissero ad essere accreditate su conti correnti, depositi bancari e libretti, successivamente alla notifica del Decreto di sequestro.

Matteo Salvini, di fatti estraneo alla vicenda oggetto della sentenza di condanna, quale Segretario Politico di Lega Nord, si opponeva a tale richiesta assumendo che le somme “future” non potevano, a mente dell’art. 322 ter c.p., essere considerate profitto del reato e quindi non potevano essere assoggettate a sequestro preventivo.

Dopo due passaggi in Tribunale che respingeva le richieste del PM, la questione è passata al vaglio della Suprema Corte, la quale con la sentenza in commento, ha disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza di riesame, enunciando il principio di diritto secondo cui, trattandosi di confisca obbligatoria che trae il suo presupposto dalle “disponibilità monetarie della percipiente Lega Nord che si sono accresciute del profitto del reato”, la somma oggetto di confisca diretta va ricercata “ovunque e presso chiunque” comprendendovi anche le somme confluite sul conto “in data successiva all’esecuzione del provvedimento” e fino alla concorrenza dell’importo indicato nel decreto di sequestro preventivo di euro 48.696.617,00.

La Corte si sofferma dunque su di alcuni propri precedenti anche a Sezioni Unite (i casi Gubert 2014 e Lucci 2015) e precisa che laddove il prezzo o il profitto del reato sia costituito da denaro (tale era l’oggetto del reato contestato a Bossi + altri nel 2017), la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il condannato abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura fungibile del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della misura cautelare (sanzionatoria) e il reato. Il denaro presente sui conti correnti (eventualmente anche di provenienza lecita) finisce quindi col confondersi con il profitto del reato e costituire un unicum confiscabile, senza che assumano rilevanza alcuna gli eventuali movimenti che possa aver subito quel movimento bancario.

Se per assurdo Matteo Salvini all’atto del suo insediamento nel partito come Segretario Politico avesse completamente depauperato quel conto, pur dopo la sentenza di condanna nei confronti di Bossi + altri, la Procura non avrebbe potuto fare altro che agire attraverso lo strumento della confisca per equivalente che si discosta da quella c.d. diretta, per avere natura sostanzialmente riparatoria, laddove al contrario, la confisca diretta ha natura sanzionatoria andando a colpire l’imputato nei suoi beni in base al valore attribuito al profitto del reato.

La differenza non è di poco conto se si considera che il Tribunale del riesame di Genova, chiamato a pronunciarsi in sede di rinvio, con la decisione dello scorso 5 settembre, adeguandosi ai principi espressi dalla Cassazione ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta anche delle somme di denaro che sono state depositate o verranno depositate sui conti correnti e depositi bancari intestati o comunque riferibili alla Lega Nord successivamente alla data di notifica ed esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Genova in data 4.09.2017, fino a concorrenza dell’importo di euro 48.696.617,00.

Ciò, nonostante l’art. 322 ter c.p. espressamente escluda la confisca laddove le somme, come in questo caso, appartengano a persona, Matteo Salvini, estranea al reato ma “reo” di essere il Segretario Politico di un ente (che delinquere non potest) di cui fa tutt’ora parte Umberto BOSSI.

COMUNICATO STAMPA Studio Legale Cimino

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