“Spaccia droga per necessità”, gambiano recidivo rimesso in libertà dai giudici

Milano – Un gambiano 31enne, Buba C, in carcere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato rimesso in libertà dal Tribunale del riesame di Milano. I giudici concordando con l’avvocato difensore hanno fatto cadere le accuse a suo carico decidendo la scarcerazione per “assenza di gravi indizi”. Quello che appare paradossale è che quegli stessi indizi nel giudizio per direttissima, che si è svolto il 27 luglio scorso, avevano portato l’africano direttamente in cella a San Vittore, considerando anche il fatto che l’uomo era stato sorpreso dagli agenti per la seconda volta in quattro giorni a spacciare droga nella periferia nord del capoluogo lombardo.

Pusher rimesso in libertà

I giudici del Tribunale del riesame pur ammettendo che l’immigrato sia recidivo e che ci sia “un concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghi reati,” – tenuto conto che l’uomo era già stato denunciato 6 mesi fa e arrestato nel novembre del 2016 – hanno deciso di applicare solo il divieto di dimora nei territori del Comune di Milano, dove l’uomo ha svolto la sua attività di pusher. Anzi, seppur assai discutibili nelle motivazioni al rilascio, il Riesame ha voluto trovare anche alcuni “alibi” alla condizione di fuorilegge del gambiano respinto dalla Svizzera come clandestino e fotosegnalato per la prima volta in Italia due anni fa a Como, con precedenti penali per spaccio, altre due denunce tra quest’anno e il 2017 rispettivamente per falsa attestazione sull’identità personale e per ricettazione.

“Spaccia droga per necessità”

In primis secondo il Riesame il 31enne farebbe lo spacciatore perché: “Vendere droga è la sua sola fonte di sostentamento e lo spaccio appare l’unico modo per mantenersi”.

Un altro motivo per il quale i giudici milanesi hanno aaccolto il ricorso decidendo per la scarcerazione è che il tribunale ordinario a loro parere avrebbe ragionato in maniera errata. “Il dato ponderale» (cioè le 5 pastiglie di ecstasy, ndr) – infatti per questi magistrati – è molto contenuto”. E non consentono la custodia cautelare in carcere visti i limiti di pena previsti dall’articolo 73, comma 5 della legge 309 del 1990 (che parla proprio di reati di lieve entità, ndr).

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