Lavoro, dal 1° luglio stop alle buste paga in contanti

Stop alla busta paga in contanti. Dal primo luglio cambiano le regole e per i datori di lavoro scatta l’obbligo della tracciabilità dello stipendio previsto dall’ultima legge di Bilancio, fatti salvi i rapporti di lavoro con la P.a., i lavoratori domestici come colf, baby sitter o badanti e i compensi per gli stage. Il provvedimento punta a “prevenire gli abusi” ed evitare le “truffe” delle false buste paga

Mentre si torna a discutere dell’opportunità o meno di porre limiti all’uso dei contanti, entra intanto in vigore una misura che, come aveva spiegato la promotrice Titti Di Salvo, punta a “prevenire gli abusi” ed evitare le “truffe” delle false buste paga, cioè il fenomeno per cui imprenditori “scorretti” corrispondono al lavoratore retribuzioni inferiori a quanto previsto dalla busta paga magari sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione. In questa direzione va anche la precisazione che la sola firma della busta paga da parte dei lavoratori non costituisce più prova del pagamento dello stipendio. Si tratta, come sottolineava Di Salvo, che aveva presentato anche una proposta di legge in materia, “di una norma a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche delle imprese corrette che devono combattere contro la concorrenza sleale di chi, scaricando falsi costi per il personale, accumula utili extra bilancio”.

Riguarda tutti i tipi di contratto Il nuovo obbligo si applica a “ogni rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”, quindi anche ai contratti a tempo determinato, ai contratti part time, alle collaborazioni coordinate e continuative, al lavoro a intermittenza o a chiamata e a tutti i contratti instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Sanzioni da 1.000 a 5.000 euro Dal primo luglio le retribuzioni, ma anche gli eventuali anticipi o acconti, dovranno quindi essere corrisposte via bonifico bancario o postale, strumenti di pagamento elettronico, pagamenti in contanti presso sportello bancario, emissione di un assegno, pena sanzione da 1.000 a 5.000 euro, che può essere ridotta di un terzo, pagando entro 60 giorni dal verbale di contestazione. L’Ispettorato del Lavoro a fine maggio ha fissato anche le modalità che saranno adottate per contestare la violazione del pagamento degli stipendi esclusivamente con strumenti tracciabili. www.rainews.it

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