Scontrini Renzi e Nardella, Tar: richiesta fondata nel diritto, improcedibile nel merito

Scontrini Renzi e Nardella, Tar nega l’accesso agli atti

Comuni: Firenze, Nardella nuovo vicesindaco

Fondato nel diritto, improcedibile nel merito. Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso delle consigliere comunali del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi e Arianna Xekalos riguardo l’accesso agli atti sulle spese di rappresentanza, con tanto di scontrini, sostenute dall’ex sindaco Matteo Renzi e dall’attuale primo cittadino, Dario Nardella.

Lo ha stabilito la prima sezione del tribunale amministrativo toscano, guidato dal presidente Armando Pozzi. Una questione su cui era nata una lunga polemica delle opposizioni e una diatriba con il sindaco di Roma Ignazio Marino, sfiduciato dal Pd proprio per la questione delle spese.

Nelle motivazioni della sentenza, il Tar sottolinea che nella “nota del 24 dicembre”, firmata dal direttore generale di Palazzo Vecchio, l’ingegner Giacomo Parenti, è “presente l’invito a segnalare le specifiche voci ricavate dai prospetti per accedere alla visione e copia della documentazione sottostante”. Per i giudici amministrativi, infatti, “la mancata immediata ostensione di tutti i documenti sottesi a ciascuna delle numerosissime voci di spesa esibite e rese note dal Comune (oltre mille) non equivale, infatti, a diniego dell’accesso, ma a un differimento parziale giustificato dalla mole della documentazione potenzialmente interessata e dalla conclamata disomogeneità delle voci di spesa in questione (si va dalle forniture di fiori, all’acquisto di oggetti celebrativi e doni, alle spese per incontri di rappresentanza), delle quali non può obiettivamente presumersi che rivestano tutte pari interesse ai fini del controllo che tramite l’accesso si vorrebbe esercitare”.

Per il Tar, inoltre, “la circostanza che alle ricorrenti sia richiesto di indicare le singole voci di spesa in relazione alle quali avere la documentazione di riscontro è coerente del resto con la regola secondo cui compete al richiedente la selezione preventiva del materiale di proprio interesse, attività propedeutica connaturata alle modalità dell’accesso, che non può avere finalità esplorative, ancorché il diritto sia esercitato da soggetti cui la legge riconosce legittimazione rafforzata”.

Nella sentenza, tuttavia, il Comune di Firenze è tenuto a pagare “le spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000, oltre agli accessori di legge”. In un comunicato Palazzo Vecchio precisa che la somma richiesta è da imputare ad un difetto nelle tempistiche della trasmissione degli atti ai giudici: “La nota del direttore generale – spiega il Comune – è arrivata con alcuni giorni di ritardo quando il procedimento al Tar era già iniziato”.

firenzetoday.it

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