Formula Imola S.p.a., Estense contro Zucchini

 

imolaEstense contro Zucchini. – E’ da tempo che, non avendo più alcuna fiducia nel governo di questa Città, nei nostri amministratori e nelle partecipate mi rivolgo alle autorità giudiziarie per avere quella Giustizia che spetta non a me in quanto Andrea Zucchini ma in quanto Consigliere eletto dai cittadini imolesi.

E così è stato: finalmente dopo tanto penare il mio ricorso al TAR contro Formula Imola e il suo Presidente Estense ha trovato le sue ragioni.

Il Tar, come da sentenza in allegato, asserisce che:

Non può condividersi l’assunto della resistente Formula Imola S.p.a. secondo cui essa sarebbe esclusa dal perimetro applicativo dell’istituto in discorso, trattandosi di soggetto che presenta una dimensione operativa di mera natura imprenditoriale e, come tale, operante in regime di concorrenza nel libero mercato.

Invero, con riferimento alla suddetta società, non è contestato che essa sia partecipata all’85% dal Con.Ami, consorzio azienda multiservizi intercomunale, nel quale il Comune di Imola ha una quota maggioritaria.

In definitiva, innanzitutto si tratta di una società a prevalente capitale pubblico, il che significa che le attività che essa compie sono a carico della finanza pubblica.

Proprio dalla lettura dell’oggetto sociale di Formula Imola S.p.a. e con speciale riferimento alla gestione dell’autodromo di proprietà del Comune di Imola, è dato ravvisare una specifica attività di erogazione di servizi di rilevanza collettiva e di forte impatto sul territorio.

Invero, considerata la finalità statutaria primaria della società, anche le scelte imprenditoriali compiute dalla società in relazione alla gestione dell’impianto in discorso devono ritenersi direttamente riconducibili soprattutto al Comune di Imola, ente concedente.

Se a ciò si aggiunge che si tratta di società finanziata in modo preponderante con capitale pubblico, non può non affermarsi che essa sia soggetta al regime dell’accesso agli atti, viepiù a quello di portata più ampia ampio riconosciuto ai titolari di cariche politiche.

Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali hanno infatti diritto di ottenere dall’amministrazione tutte le notizie e le informazioni in loro possesso; ciò non in funzione della tutela di posizioni soggettive individuali, bensì allo scopo di consentire il proficuo esercizio del mandato democratico di proposta, verifica e controllo dei componenti delle assemblee elettive, nel pieno esercizio delle sue prerogative di controllo democratico (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 27 novembre 2014, n. 2834). L’accesso richiesto dal Consigliere comunale, segnatamente quello diretto a conoscere gli atti di una gara pubblica, ove indetta, è decisamente finalizzato ad avere contezza di come venga speso il denaro pubblico, sebbene attraverso una società controllata.

Infine, correttamente la richiesta di accesso agli atti è stata diretta all’Amministrazione comunale, la quale deve provvedere alle conseguenti operazioni per far pervenire al consigliere interessato la documentazione richiesta; si tratta, tuttavia, soltanto di una modalità operativa che non può certamente portare al diniego di accesso sulla base delle considerazioni di cui al provvedimento impugnato (Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2010, n. 7083).

Da quanto espresso in sentenza quindi i punti definitivi sono:

1) Il Tar Bologna ha accolto il ricorso del Cons. Zucchini sul presupposto che i Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dall’amministrazione tutte le notizie e le informazioni in loro possesso; ciò non in funzione della tutela di posizioni soggettive individuali, bensì allo scopo di consentire il proficuo esercizio del mandato democratico di proposta, verifica e controllo dei componenti delle assemblee elettive, nel pieno esercizio delle sue prerogative di controllo democratico (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 27 novembre 2014, n. 2834). l’accesso richiesto dal consigliere comunale, segnatamente quello diretto a conoscere gli atti di una gara pubblica, ove indetta, è decisamente finalizzato ad avere contezza di come venga speso il denaro pubblico, sebbene attraverso una società controllata.

Di conseguenza DEVE CONSENTIRE L’ACCESSO AGLI ATTI;

2) Ha Accertato che F.I. non è una società di diritto privato come sostenuto dalla stessa, ma una società di diritto pubblico non potendo trincerarsi dietro la formula della S.p.a. in quanto partecipata con preponderante capitale pubblico, della cui spesa deve dare conto;

3) Le resistenze del Comune di CON.AMI e di F.I. non sono giustificate tanto che sono stati condannati al pagamento delle spese di lite che ovviamente saranno a carico dei cittadini;

4) F.I. ha violato l’obbligo di effettuare una vera e propria gara d’appalto per la fornitura dei famosi orologi Locman;

5) Ha violato la legge sulla trasparenza che impone la comunicazione sul sito internet non solo di tutte le attività di F.I. ma anche a) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

 

A questo punto Manca non dovrà fare altro che chiedere le immediate dimissioni di Selvatico Estense che ha dimostrato con questa sentenza tutta la sua non capacità gestionale.

Questa vittoria è una brutta pagina per il Comune, il Sindaco e la sua Giunta.

Continuo a non capire per quali oscuri motivi questa società che dovrebbe guidare la più importante struttura della nostra Città abbia interesse a non rendere pubblico il proprio operato.

Quali interessi si devono tenere nascosti? La struttura è pubblica e i soldi usati sono pubblici, non è forse evidente che se ne debba dare conto ai cittadini per tramite dei loro eletti, i Consiglieri comunali?

Pertanto sono dispiaciuto che una vittoria così schiacciante che farà finalmente valere i diritti dei Consiglieri comunali e quindi dei cittadini sia dovuta arrivare tramite la sentenza di un Tribunale amministrativo.

Caro Sindaco, come ho già detto anche nel mio ultimo comunicato, la tua unica salvezza si chiama Andrea Zucchini.

Grazie per l’ottimo lavoro svolto dallo Studio Associato Accarino nella persona dell’Avv. Paolo e grazie a Voi per la cortese attenzione,

Andrea Zucchini – Consigliere comunale della Città di Imola

Presidente del gruppo di Insieme Si Vince

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