Sovraffollamento carceri, per i detenuti sconto di pena e risarcimenti in denaro

carcere sigaretta_cella_N21 giugno – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge contenente le misure compensative per i detenuti che hanno presentato ricorso per la condizione di sovraffollamento delle carceri, previste dalla sentenza di Strasburgo. Le misure, messe a punto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal guardasigilli Andrea Orlando, erano previste dopo la ‘promozione’ dell’Italia da parte del Consiglio d’Europa, lo scorso 5 giugno, per gli interventi sull’emergenza carceraria.

Il decreto prevede risarcimenti in denaro per i detenuti tornati in libertà che sono stati costretti a vivere in uno spazio inferiore a tre metri quadrati, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo, quantificati in 8 euro al giorno. Per chi è ancora detenuto uno sconto della pena residua nella misura del 10%, ossia un giorno ogni 10.

È infine previsto il prolungamento dagli attuali 21 a 25 anni per la possibilità che i detenuti rimangano negli istituti minorili, evitando il passaggio alle carceri, con effetti sul sovraffollamento.

Il decreto contiene anche una serie di modifiche in materia di codice di procedura penale e di rafforzamento del corpo di polizia penitenziaria. Le modifiche al codice, spiega la nota di palazzo Chigi, riguardano “gli obblighi informativi nascenti dall’incardinazione di procedimenti incidenti sullo stato di libertà di soggetti condannati da corti penali internazionali; le modalità di esecuzione delle ordinanze applicative degli arresti domiciliari, autorizzando l’imputato a recarsi senza scorta al luogo di esecuzione della misura, salvo particolari esigenze; la modifica del comma 2-bis dell’art.275 codice procedura penale con cui si prevede che, qualora il giudice procedente ritenga che la pena detentiva da irrogare possa essere contenuta in un massimo di tre anni, non possano essere disposte le misure della custodia cautelare o degli arresti domiciliari (in coerenza con le disposizioni contenute nell’art.656 cod. proc. pen. in materia di sospensione dell’esecuzione della pena).

Ancora, il decreto interviene sulle “modalità esecutive dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti degli imputati e condannati minorenni che, nel corso dell’esecuzione, siano divenuti maggiorenni non più sino a al compimento del ventunesimo anno, ma fino ai 25 anni: la norme consentirà di completare percorsi rieducativi modulati su specifiche esigenze rieducative’’.

Quanto all’ordinamento della polizia penitenziaria, le misure riguardano, da un lato, la consistenza dell’organico (con aumento della dotazione del ruolo degli agenti e assistenti e diminuzione di quella degli ispettori) e, dall’altro, finalizzate a consentire una più celere utilizzazione nei servizi di istituto a seguito dell’ingresso in ruolo e a impedire, per un biennio, l’adozione di atti di comando o di distacco presso altre pubbliche amministrazioni.

Prevista infine “una specifica modifica all’ordinamento penitenziario in forza della quale il magistrato di sorveglianza può avvalersi dell’ausilio di assistenti volontari’’. adnkronos

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